Sottoscrizione dell’offerta nel R.T.I., equivalenza funzionale e risultato (Cons. Stato n. 4297 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano, ai fini dell’esclusione, solo quando determinino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta. In caso di R.T.I. costituendo, la sottoscrizione digitale della busta contenente l’offerta tecnica da parte di tutti i componenti del raggruppamento è idonea a riferire le dichiarazioni in essa contenute alla volontà delle mandanti, in virtù del rapporto di inscindibilità tra contenente e contenuto. L’interpretazione della lex specialis che sanziona con l’esclusione la mancata sottoscrizione deve essere condotta in senso teleologico e sostanzialistico, in coerenza con il principio del risultato e con il divieto di vuoti formalismi. Il principio di equivalenza non è circoscritto ai requisiti di ammissione, ma si estende alla valutazione delle specifiche tecniche e all’attribuzione dei punteggi, allorché il criterio rechi una componente funzionale e prestazionale.

Il Fatto

La società appellante, seconda classificata in una gara indetta dalla ASL per il servizio di trasporto sanitario secondario, impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento capeggiato dalla controinteressata, prima classificata con un margine di poco superiore al punto.

Il ricorso deduceva la mancata sottoscrizione da parte delle mandanti di una dichiarazione inserita nell’offerta tecnica, la carenza di altra dichiarazione sugli obblighi occupazionali, l’attribuzione di un punteggio tecnico per un sistema di sanificazione diverso da quello richiesto, l’indeterminatezza dell’offerta quanto al riparto dei servizi aggiuntivi e l’anomalia dell’offerta. Il TAR respingeva il ricorso e la soccombente proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, pur non condividendo l’assolutezza dell’assunto del primo giudice, respinge il motivo sulla sottoscrizione. Una dichiarazione priva in radice di firma e di qualsiasi elemento di collegamento con il suo autore è tamquam non esset; ma la fattispecie escludente va ricostruita valorizzando la finalità del requisito. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 113 del 2026) conferma che i vizi di sottoscrizione assumono rilievo solo se generano incertezza assoluta sulla provenienza, mentre un’esclusione sarebbe sproporzionata in presenza di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori.

Nella specie le mandanti avevano firmato digitalmente la busta contenente la dichiarazione: il rapporto inscindibile tra contenente e contenuto trasferisce al secondo le garanzie di paternità del primo. Inoltre la sottoscrizione della mandataria, unita al vincolo solidale dell’offerta congiunta, impedisce di considerare le mandanti estranee agli impegni assunti. Il richiamo al ribasso minimale non inficia il ragionamento, perché il risultato tutelato è l’ampliamento della platea e l’affidamento all’operatore meritevole secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quanto al punteggio per il sistema di sanificazione, la Corte estende il principio di equivalenza oltre i requisiti di ammissione. Richiamando la propria sentenza n. 3778 del 2019, osserva che l’effetto di escludere un’offerta, neutralizzabile con l’equivalenza funzionale, riguarda sia l’offerta nel suo complesso sia il punteggio spettante per singoli aspetti. Il criterio in contestazione presentava componente funzionale e prestazionale, sicché la Commissione poteva apprezzare in forma implicita l’equivalenza del sistema offerto.

Il motivo sul riparto dei servizi aggiuntivi è infondato: la dichiarazione di impegno a costituire il R.T.I. presenta sufficiente analiticità e consente di individuare la distribuzione delle prestazioni. Quanto all’anomalia, la Corte ritiene che i giustificativi non evidenzino alcuna modifica in peius dell’offerta; rideterminato il costo dei mezzi su nove automezzi, la differenza resta inferiore all’utile di impresa, e il costo del personale risulta superiore alla stima della stazione appaltante.

La Corte dà atto della rinuncia all’ultimo motivo, respinge l’appello, compensa le spese e irroga alla controinteressata, per il superamento dei limiti dimensionali della memoria, il pagamento di € 10.000,00 ai sensi dell’art. 13-ter dell’Allegato 2 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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