Tariffe idriche e controinteressato utente del servizio nel ricorso (Cons. Stato n. 1518 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione con cui l’ARERA approva l’aggiornamento tariffario del servizio idrico integrato, gli utenti del servizio sono controinteressati in senso tecnico. Essi traggono dalla mancata inclusione dei costi del gestore nella componente di conguaglio un vantaggio diretto e immediato, consistente in una minore remunerazione in bolletta, e sono agevolmente individuabili in base all’atto, perché legati al gestore da un rapporto negoziale in essere. Il ricorso proposto dal gestore senza notificazione ad alcuno degli utenti è pertanto inammissibile per violazione degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, cod. proc. amm. L’intervento ad opponendum di alcuni utenti non sana il difetto, non potendo sostituire l’attività processuale onerosa del ricorrente.

Il Fatto

La società gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale toscano impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui l’ARERA aveva approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, unitamente alla nota istruttoria dell’ente d’ambito che ne costituiva il presupposto.

Il primo giudice accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti, ritenendo che i costi ambientali introdotti dalla legge regionale Toscana n. 50/2021 fossero di competenza degli esercizi 2020 e 2021 e non potessero essere stralciati dalle componenti di conguaglio, con conseguente violazione del principio del full cost recovery. L’ARERA proponeva appello, deducendo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione ad almeno un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare, qualificandola come pregiudiziale rispetto a ogni altra censura. Richiamando la consolidata giurisprudenza (Cons. St. Ad. Plen. n. 9/1996 e n. 22/1987; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7173/2024; Sez. VI, n. 16/2024; Sez. V, n. 256/2022), ribadisce che la qualifica di controinteressato richiede un elemento sostanziale, cioè un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, eguale e contrario a quello del ricorrente, e un elemento formale, cioè l’indicazione nominativa o l’agevole individuabilità del soggetto in base all’atto.

La delibera impugnata non ha riconosciuto nella componente tariffaria i canoni ambientali, per un importo complessivo di oltre un milione e ottocentomila euro, e li ha stralciati dai conguagli. Ne deriva che gli utenti del servizio ricevono dal provvedimento un vantaggio diretto e immediato: in caso di riconoscimento dei costi avrebbero corrisposto una maggiore remunerazione in bolletta. Sussiste dunque l’elemento sostanziale.

Quanto all’elemento formale, il gestore, che intrattiene con gli utenti un rapporto negoziale e provvede all’emissione delle bollette, era in grado di individuare agevolmente almeno uno di costoro. La Corte sottolinea che il giudicato formatosi nel giudizio conforma direttamente il rapporto tra gestore e utente, sicché quest’ultimo deve poter contestare in quella sede le ragioni del primo.

Non convince l’argomento difensivo secondo cui la deliberazione tariffaria sarebbe atto di carattere generale, rispetto al quale non sarebbero configurabili controinteressati: la prescrizione impugnata non si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti, ma a un novero di utenti facilmente individuabili. Parimenti irrilevante è l’intervento ad opponendum di alcuni utenti, che non può sanare l’omessa notificazione, non potendo sostituire l’attività onerosa del ricorrente né porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione (Cons. Stato, Sez. II, n. 11340 del 27 dicembre 2022; Sez. VI, n. 5852/2013; Sez. IV, n. 2923/2009).

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame degli altri. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *