Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 723 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’eccezione di inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è infondata quando le ricevute di accettazione e di consegna dei messaggi di p.e.c. attestano la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. È altresì dovuta la somma di denaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, dal giorno successivo alla scadenza del termine fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro n. 341/2023 del 13 giugno 2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per quattro anni scolastici, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
La domanda di ottemperanza non comprende le spese del giudizio civile. La ricorrente chiede anche la condanna alla c.d. penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso per impossibilità di verificare il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996; nel merito, deduce la difficoltà di dare tempestiva esecuzione alle numerose sentenze pronunciate nella materia e insta per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. La parte ricorrente ha prodotto le ricevute di accettazione e di consegna dei messaggi di p.e.c. che attestano la notifica della sentenza da ottemperare, in data 14 giugno 2023, all’Ufficio scolastico regionale della Liguria, all’Ufficio scolastico provinciale di Genova e all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Sussistono pertanto le condizioni di ammissibilità, essendo il giudizio instaurato dopo il decorso di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. È stata inoltre prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di ottemperare, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma spettante, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione e dies ad quem il giorno dell’esecuzione o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia.
Nota della Redazione
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