La notifica della sentenza all’Avvocatura dello Stato rispetta l’art. 11 r.d. n. 1611/1933 (Cass. civ. Sez. 1 n. 20289 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza alla parte pubblica, eseguita a mezzo p.e.c. presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione. La circostanza che la notifica sia avvenuta in un momento in cui la causa era già stata decisa non incide sulla validità della stessa, una volta che sia stata effettuata nel luogo indicato dall’art. 11, secondo comma, r.d. n. 1611/1933. La scadenza del termine, senza che sia intervenuta una valida notificazione del ricorso, determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
Un privato, proprietario di un immobile insistente su un’area demaniale gravata da vincolo paesaggistico, vedeva respinta la propria domanda di acquisto del suolo. Dopo il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, che si concludeva con una declaratoria di carenza di giurisdizione, il privato riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, chiedendo la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale accoglieva la domanda, trasferendo la proprietà dell’area, e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, che respingeva l’impugnazione dell’Agenzia del Demanio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. L’eccezione si fondava sulla tardività della notificazione del ricorso, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza d’appello, effettuata a mezzo p.e.c. presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.
La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 11, secondo comma, r.d. n. 1611/1933, secondo cui le sentenze devono essere notificate presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata notificata in data 25 agosto 2023 a mezzo p.e.c. all’Avvocatura distrettuale dello Stato, in conformità a tale previsione.
La Suprema Corte ha quindi stabilito che la notifica così effettuata era idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, termine che scadeva il 30 ottobre 2023. Poiché il ricorso risultava notificato solo il 4 marzo 2024, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, richiamando il precedente delle Sez. III, n. 13373 del 2014.
In applicazione del principio della soccombenza, la Corte ha condannato l’Agenzia del Demanio alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del controricorrente, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato.
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Nota della Redazione
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