Dottorato di ricerca non equipollente all’abilitazione per l’accesso al concorso docenti (Cons. Stato n. 3997 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo di dottorato di ricerca non è equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai fini della partecipazione al concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria. L’art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 richiede il possesso del titolo di abilitazione e nessuna disposizione primaria o secondaria dispone l’equiparazione tra i due titoli, che rispondono a finalità distinte e non assimilabili. In assenza di una previsione espressa, il bando non può ammettere chi possiede un titolo diverso da quello richiesto. La sanatoria del fatto compiuto, prevista per la diversa ipotesi di carenza dell’abilitazione professionale, non si estende in via analogica al concorso selettivo riservato agli abilitati, stante la natura eccezionale della norma. Nessun legittimo affidamento può fondarsi su un’ammissione con riserva disposta in forza di un provvedimento cautelare provvisorio.
Il Fatto
La parte appellante, in possesso del titolo di dottorato di ricerca e iscritta da anni nelle graduatorie di istituto, era stata esclusa dalla procedura di reclutamento a tempo indeterminato di personale docente bandita con D.D.G. n. 85/2018, non disponendo dell’abilitazione all’insegnamento richiesta per l’accesso.
Amessa alle prove in forza di un provvedimento cautelare e collocata in ruolo dopo l’ottemperanza, ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento di esclusione. Il primo giudice ha rigettato il ricorso, escludendo l’equipollenza tra dottorato e abilitazione e facendo salvo il potere dell’amministrazione di adottare misure rispondenti all’interesse pubblico. Propone appello deducendo la violazione dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005, la lesione del legittimo affidamento e l’illegittimità costituzionale del bando.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato riarticola i motivi in tre doglianze: l’asserita equipollenza del dottorato all’abilitazione, il consolidamento degli effetti per effetto del contratto stipulato e, in via subordinata, la questione di costituzionalità del D.D.G. n. 85/2018.
Sulla prima censura il Collegio richiama la Sez. VI n. 2264/2018, confermata da Corte cost. n. 130 del 2019, e ribadisce che la legge n. 107 del 2015 esige il titolo di abilitazione, che nessuna norma ha disposto l’equiparazione e che la disciplina dei percorsi abilitanti e quella del dottorato perseguono finalità diverse. L’una è orientata alla funzione docente e all’acquisizione di competenze didattiche, l’altra alla ricerca di alta qualificazione. In virtù del principio di legalità, il bando non può ammettere chi possiede un titolo diverso da quello richiesto e non equiparato.
Quanto al consolidamento degli effetti, la Corte esclude che il contratto stipulato possa sanare la lacuna formativa. L’ammissione è avvenuta sotto espressa riserva e in forza di una pronuncia cautelare provvisoria, sicché nessun legittimo affidamento giuridicamente qualificato poteva maturare. Il riconoscimento del fatto compiuto contrasterebbe con la par condicio tra i candidati e con gli artt. 3 e 97 Cost., alterando il senso della competizione per esami e titoli.
La sanatoria dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005 riguarda la diversa ipotesi di carenza dell’abilitazione professionale e non è applicabile al concorso in esame: la norma ha natura eccezionale e non tollera interpretazione estensiva o analogica. Nemmeno l’art. 10 del d.l. n. 71 del 2024 è invocabile, mancando identità di ratio con il concorso ordinario ivi contemplato, diverso dal concorso transitorio previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, essendosi già pronunciata la Corte cost. n. 130 del 2019 nel senso della disomogeneità ontologica tra i due percorsi formativi. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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