La banca non risponde della truffa del terzo con bonifici autorizzati (ABF Collegio di Roma n. 989 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta volontariamente dal cliente, ancorché indotta da un raggiro di un terzo, è autorizzata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 e non rientra tra le operazioni non autorizzate disciplinate dal titolo II, Capo II, del medesimo decreto. Il dovere del prestatore di servizi di pagamento consiste nell’eseguire l’ordine conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente, non nel sindacare le ragioni economiche che lo hanno determinato né i rapporti tra cliente e terzo. La truffa che si colloca a monte del processo di autenticazione non vulnera il sistema di sicurezza del PSP e non trasferisce su di esso il rischio dell’operazione. Gli obblighi di monitoraggio e di segnalazione delle operazioni sospette non impongono, di regola, di astenersi dall’esecuzione dei pagamenti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l’intermediario, ha disposto tra la fine di gennaio e l’aprile 2025 otto bonifici per complessivi euro 96.200,00. Le disposizioni avvenivano, secondo la sua ricostruzione, nell’ambito di una truffa finanziaria: contattato da un sedicente “consulente”, era convinto di alimentare un conto di investimento in trading online, rivelatosi inesistente.

Il cliente ha quindi chiesto la restituzione dell’intera somma, sostenendo la responsabilità della banca per non aver segnalato né impedito operazioni anomale e per non averlo avvisato prima dell’esecuzione. L’intermediario ha eccepito che le operazioni erano state volontariamente disposte e regolarmente autenticate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto due eccezioni preliminari. La richiesta del prospetto sui protocolli KYC/AML non risulta formulata in sede di reclamo: poiché il reclamo costituisce condizione di ammissibilità, la domanda è inammissibile. Analogamente, la richiesta dei dati identificativi dei beneficiari, avanzata per la prima volta in sede di repliche, introduce domande nuove rispetto al ricorso e va dichiarata inammissibile.

Nel merito, la questione centrale è se le otto disposizioni possano qualificarsi come operazioni non autorizzate. Il Collegio rileva che il ricorrente riferisce di averle volontariamente disposte nella convinzione di effettuare investimenti. Non si tratta quindi di operatività “sotto dettatura”, ma di una condotta posta in essere dal cliente per ottenere i rendimenti prospettati. La truffa si colloca così all’esterno, a monte, del processo di autenticazione: essa non vulnera né riguarda il sistema di sicurezza del prestatore.

Da qui la conseguenza tecnica: sulla base dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, è non autorizzata soltanto l’operazione effettuata in assenza del consenso del pagatore. Il consenso viziato dal raggiro non equivale a mancanza di consenso e preclude l’applicazione della disciplina del titolo II, Capo II. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 1260 del 3.03.2014: l’obbligo dell’intermediario è eseguire gli ordini impartiti, con responsabilità limitata all’inadempimento o all’inesatto adempimento di tale obbligo.

Quanto all’asserita anomalia delle operazioni, il Collegio esclude che la banca debba entrare nel merito dei rapporti tra cliente e terzo. Osserva che l’art. 2 del Regolamento Delegato n. 2018/389 prevede un monitoraggio ex post, non un obbligo di controllo in tempo reale al di fuori dei casi di esenzione dalla SCA. Gli indici antiriciclaggio, inoltre, non impongono di impedire l’esecuzione delle operazioni sospette, salvo le ipotesi eccezionali dell’art. 42 d.lgs. n. 231/2007, la cui ricorrenza va provata dal ricorrente.

Infine, la banca ha documentato il tentativo di recall dei bonifici, esperito in data 19.06.2025 a fronte di richiesta del 09.06.2025, con esito negativo; il cliente non ha dimostrato di averlo sollecitato prima. Il Collegio respinge quindi il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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