Gestione autonoma servizio idrico piccoli comuni montani e consenso autorità d’ambito (Cons. Stato n. 166 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 all’art. 148, comma 5, del medesimo decreto deve intendersi riferito alla formulazione di quest’ultimo come novellata dall’art. 2, comma 14, d.lgs. n. 4/2008, e non al testo originario. Ne consegue che la gestione autonoma del servizio idrico nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è fatta salva solo a condizione che il comune gestisca l’intero servizio integrato e che intervenga il previo consenso dell’autorità d’ambito. Il principio di unicità della gestione costituisce la regola, mentre la gestione autonoma rappresenta l’eccezione, non estensibile oltre il perimetro tassativamente individuato dal legislatore. Il consenso non può formarsi per silentio, poiché in materia di ambiente e salute pubblica non opera il silenzio assenso.

Il Fatto

Un piccolo comune montano abruzzese, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, gestiva in forma autonoma il servizio idrico integrato sin da prima del 2008. L’ente regionale per il servizio idrico integrato, con delibera del 30 giugno 2022, ha negato il riconoscimento dei presupposti per la prosecuzione autonoma, ritenendo mancante il consenso dell’autorità d’ambito e insussistenti i requisiti di efficienza e tutela del corpo idrico.

Il comune ha impugnato la delibera e il parere ministeriale del 2016 davanti al TAR Abruzzo, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 34/2024. Il comune ha proposto appello, contestando l’interpretazione del rinvio normativo e sostenendo, in via subordinata, la formazione del consenso per silentio. Si sono costituiti l’ente d’ambito e la società affidataria del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla qualificazione del servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di rilevanza economica e dal principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, espresso dall’art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. La gestione accentrata è la regola; quella polverizzata e autonoma è l’eccezione.

Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato non condivide la tesi dell’appellante. Il legislatore del 2014, nel richiamare l’art. 148, comma 5, ha inteso riferirsi alla formulazione risultante dal d.lgs. n. 4/2008, che subordina la facoltatività dell’adesione alla gestione unica alla gestione dell’intero servizio integrato e al previo consenso dell’autorità d’ambito. Diversamente argomentando, la novella del 2008 non avrebbe avuto alcuna applicazione pratica. Il Collegio richiama sul punto Cassazione civile, Sezioni unite, n. 11359 del 2020.

Non è dirimente il riferimento alla Corte costituzionale n. 65/2019: quella pronuncia esclude l’estensione retroattiva del requisito del consenso alle gestioni avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, ma non legittima la prosecuzione delle gestioni autonome prescindendo dalle modifiche normative intervenute. Il Collegio prende atto del diverso orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8971 del 2025, ma dichiara di aderire al proprio precedente indirizzo, più conforme alla lettera e alla ratio delle norme richiamate.

Quanto al consenso per silentio, la deroga alla gestione accentrata è ammissibile solo nelle ipotesi tassative previste dal legislatore. L’inerzia dell’amministrazione sulle istanze comunali non assume rilievo in termini di silenzio assenso, poiché l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude l’istituto in materia di ambiente e salute pubblica.

Anche le censure sui requisiti di cui alla lett. b) sono infondate. Le caratteristiche legittimanti devono sussistere contestualmente e la gestione esistente rileva solo se consacrata in atti regolatori, non se svolta di fatto. Restano non contestati i rilievi sulle perdite idriche e sulla mancata installazione dei contatori, con conseguente applicazione di tariffe forfettarie. La mera adesione allo schema di convergenza ARERA non vale a superare i rilievi sostanziali, né assume rilievo dirimente l’assenza di procedure di infrazione. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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