ABF, competenza temporale e vizio genetico del contratto di mutuo (ABF Collegio di Bologna n. 2215 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’ABF il riparto di competenza ratione temporis si determina avendo riguardo al petitum, e non alla data di stipula del rapporto. Se la controversia ha ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, occorre verificare se la domanda si fondi su vizi genetici del contratto — con conseguente incompetenza temporale — ovvero su una divergenza relativa agli effetti prodotti dal sesto anno in poi, ipotesi in cui la competenza sussiste. L’errata indicazione del TAEG, anche per omessa inclusione del costo di una polizza abbinata al finanziamento, attiene al momento costitutivo del rapporto e integra un vizio genetico. È pertanto inammissibile l’accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel marzo 2009 un mutuo fondiario trentennale per l’acquisto della prima casa. Il giorno successivo aveva aderito a una polizza assicurativa che, a suo dire, l’intermediario aveva indicato come obbligatoria per la concessione del finanziamento; non disponendo della liquidità per il premio, era stato indotto a sottoscrivere un contestuale contratto di finanziamento di importo pari al premio, con le medesime scadenze del mutuo.
Davanti all’ABF il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del piano di ammortamento, la restituzione del premio di polizza e dei maggiori oneri finanziari sopportati per l’aumento del capitale mutuato, sostenendo il collegamento funzionale tra mutuo, polizza e finanziamento accessorio e la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB per mancata inclusione del costo assicurativo nel TAEG. L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale dell’ABF e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze, negando la subordinazione del mutuo alla polizza e l’esistenza di un collegamento funzionale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il parametro è offerto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, § 4), secondo cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso.
Il Collegio richiama l’interpretazione consolidata: quando il rapporto negoziale è sorto prima del periodo rilevante ma è ancora produttivo di effetti, si guarda al petitum per distinguere i vizi genetici — che determinano l’incompetenza — dalla divergenza sugli effetti maturati dal sesto anno in poi, che fonda la competenza. Il riferimento è al Collegio di Coordinamento n. 72/2014.
L’orientamento è stato ribadito dal Collegio di Coordinamento n. 11407/2024, secondo cui è inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, pure quando la contestazione riguardi il rapporto in corso di svolgimento.
Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che l’errata indicazione del TAEG, anche per la mancata inclusione del costo della polizza abbinata al finanziamento, attiene al momento costitutivo del rapporto e integra dunque un vizio genetico del contratto, come già affermato dal Collegio di Bologna n. 6658/2024. La circostanza che il mutuo sia ancora in corso di ammortamento non sposta la qualificazione, perché la censura investe l’origine del rapporto e non un suo effetto successivo.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile per incompetenza temporale, restando assorbite le ulteriori eccezioni e le difese di merito dell’intermediario.
Nota della Redazione
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