Spese compensate illegittime se manca motivazione sulle gravi ragioni (Cons. Stato n. 4067 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la statuizione sulle spese è espressione di discrezionalità del giudice, ma resta sindacabile in appello quando sia illogica o non motivata. La compensazione delle spese presuppone la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitare. Quando la cessazione della materia del contendere consegua all’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la soccombenza virtuale dell’amministrazione impone di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza. Non è ragionevole fondare la compensazione sul timore che la condanna alle spese disincentivi l’esercizio del potere di autotutela.

Il Fatto

Gli appellanti avevano impugnato davanti al TAR Lombardia gli atti di una procedura espropriativa relativa a un immobile di loro proprietà. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela i provvedimenti impugnati e i ricorrenti hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese dell’ente in ragione della soccombenza virtuale.

Il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese e ha ordinato la restituzione del contributo unificato. Gli istanti hanno appellato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. e l’irrazionalità della motivazione, là dove il primo giudice aveva giustificato la compensazione osservando che la condanna avrebbe costituito un disincentivo all’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che l’appello investe solo il capo sulle spese, essendosi formato il giudicato sulla restante parte della sentenza. Richiama poi l’orientamento consolidato secondo cui la sindacabilità in appello della condanna alle spese è limitata all’ipotesi di modifica della decisione principale, salvo il caso della manifesta abnormità, ricordando Cons. St. Sez. IV n. 1752 del 2017 e Cons. St. Sez. V n. 259 del 2015.

Tale limite, osserva il Consiglio di Stato, non preclude l’accoglimento. Poiché la cessazione della materia del contendere deriva dall’annullamento in autotutela, opera il principio affermato da Cons. St. Sez. IV n. 4948 del 2016: la discrezionalità equitativa del giudice sulle spese è sindacabile in appello nei limiti in cui la statuizione risulti illogica o errata, avuto riguardo alla regola per cui le spese seguono la soccombenza e alle circostanze concrete della vicenda.

Su questa base l’appello è fondato. La sentenza impugnata ha compensato le spese senza motivare sulla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018 per derogare al criterio della soccombenza, anche quando questa sia solo virtuale.

Il Collegio accoglie quindi il gravame e, riformata la sentenza nei sensi di cui in motivazione, regola le spese di entrambi i gradi secondo il criterio della soccombenza, condannando l’amministrazione appellata a rifondere agli appellanti euro 3.000,00 per il primo grado ed euro 3.000,00 per il secondo, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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