Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione a domanda (TAR Sardegna n. 210 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987, spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. L’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare, abrogando l’art. 11 della legge n. 231/1990, non ha prodotto la reviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Il termine del 30 giugno previsto dalla stessa disposizione non ha efficacia decadenziale, ma funzione meramente organizzativa. Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda il 1° aprile 2019, dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Con diffida del 18 marzo 2024 ha chiesto alla sede provinciale dell’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio.
L’Istituto, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5 marzo 2025. Il ricorrente ha invocato l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e l’art. 21 l. n. 232/1990, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione alla riliquidazione con gli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando un orientamento consolidato della Sezione, confermato da numerose decisioni anche recenti e risalenti al 2023, tutte nel senso della fondatezza della pretesa degli ex dipendenti. Tali precedenti riguardano anche le Forze di polizia a ordinamento militare, i cui appartenenti godono del beneficio in forza del richiamo all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3, COM.
Il Tribunale si allinea alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, citando in particolare Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 2024 e sez. II, n. 10557 e n. 10524 del 2023, oltre a numerose altre decisioni conformi. Da tali pronunce ricava quattro passaggi argomentativi decisivi.
Anzitutto, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile definita dall’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. In secondo luogo, l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 non ha comportato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, con la conseguenza che non è in vigore la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età o inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
In terzo luogo, il superamento del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non produce alcun effetto decadenziale: si tratta di un onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Infine, il termine prescrizionale di cui all’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici dell’art. 6-bis e condanna dell’Istituto a rideterminare l’indennità entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Le spese sono compensate per metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali iniziali, e per l’altra metà poste a carico dell’Istituto, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.