Accettazione non conforme dell’indennità espropriativa equivale a nuova proposta (Cass. civ. Sez. I n. 14672 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione dell’indennità di esproprio che sia accompagnata da richieste ulteriori e da riserve non è conforme alla proposta e integra, pertanto, una nuova proposta ai sensi dell’art. 1326, quinto comma, cod. civ., con la conseguenza che il contratto non può ritenersi concluso. Il giudice investito di una controversia sulla conclusione del contratto deve esaminare, anche d’ufficio, gli elementi della fattispecie legale dell’art. 1326, primo comma, cod. civ., accertando sul piano giuridico, prima che su quello di merito, se tra proposta e accettazione sussista la concordanza voluta dalla legge. È affetta da motivazione apparente e da irriducibile contraddittorietà l’ordinanza che, dopo aver riconosciuto la non conformità dell’accettazione, la isoli come valida e rifiuti di esaminare le richieste ulteriori, qualificandole come voci non autonome rispetto all’indennità unitaria.
Il Fatto
I proprietari e coltivatori diretti di un fondo agricolo, occupato d’urgenza e poi espropriato per la realizzazione di una sede ferroviaria, hanno adito la Corte d’appello per l’accertamento della giusta indennità di occupazione e di esproprio, parametrata al valore del terreno e integrata dalle maggiorazioni di cui all’art. 45, comma 2, d.p.r. n. 327 del 2001, tenendo conto dei reliquati, delle interclusioni e del carattere parziario dell’esproprio.
Il Consorzio e la società ferroviaria hanno eccepito l’inammissibilità dell’opposizione, sull’assunto che l’indennità definitiva liquidata dalla Commissione Provinciale Espropri fosse stata accettata. La Corte territoriale ha respinto il ricorso, ritenendo che i ricorrenti avessero accettato l’indennità per entrambi i titoli. Contro tale ordinanza, non notificata, i proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi primo, secondo, terzo e quinto, per la loro stretta connessione. Il nodo giuridico riguarda la qualificazione delle due missive con cui i ricorrenti avevano dichiarato di accettare l’indennità proposta avanzando, al contempo, richieste relative ai reliquati, alla maggiorazione per proprietario coltivatore e alla diminuzione di valore per espropriazione parziale.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, perché le missive erano state compiutamente trascritte e risultavano riferite anche nella sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ha accolto le censure. La Corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 1326, quinto comma, cod. civ., poiché essa stessa aveva riconosciuto che con le due missive i ricorrenti avevano manifestato un’accettazione non conforme alla proposta.
La motivazione è stata poi giudicata solo apparente: la Corte bresciana non ha spiegato perché la dichiarazione di accettare l’indennità, accompagnata dalla richiesta di estendere l’espropriazione ai reliquati e di riconoscere le maggiorazioni, potesse essere isolata come autonoma nell’ambito della stessa missiva. La motivazione è risultata inoltre affetta da irriducibile contraddittorietà, perché la Corte territoriale, dopo aver separato le dichiarazioni, si è rifiutata di esaminare le richieste, qualificandole come poste non autonome ma da ricondurre a unità nella determinazione dell’indennità.
La Corte ha richiamato il principio per cui, poiché la conclusione del contratto postula la conformità dell’accettazione alla proposta, il giudice deve accertare anche d’ufficio la concordanza voluta dalla legge, sul piano giuridico prima che su quello di merito, secondo l’insegnamento di Sezioni Unite n. 5823 del 5.11.1981 e di Sez. III n. 1770 del 28.1.2014. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Nota della Redazione
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