Spese di lite non simboliche e liquidazione secondo i minimi tariffari (Cons. Stato n. 9293 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La liquidazione che si collochi al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 è corretta solo se sorretta da motivazione congrua, anche in considerazione della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il contenzioso seriale e privo di profili di complessità giustifica una riduzione, non la fissazione di un importo meramente simbolico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2650/2017, l’accertamento del diritto all’inquadramento nella terza fascia stipendiale e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Instaurato il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio, il ricorrente è risultato integralmente vittorioso, ma il giudice amministrativo ha liquidato le spese di lite in misura pari a € 500,00.
Il soccombente ha impugnato il solo capo relativo alle spese, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e chiedendo la rifusione nella misura di € 4.427,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le recenti decisioni della Sezione su casi analoghi (Cons. Stato, VII, n. 6513/2025 e le altre ivi richiamate) e muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la statuizione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza, come affermato da Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024.
La discrezionalità nella quantificazione del compenso resta ferma, ma è temperata dal divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, secondo l’insegnamento di Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Su queste basi la Corte ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari fissati dal D.M. n. 147 del 2022, anche tenendo conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4 del decreto.
Il Collegio corregge però la prospettazione dell’appellante sul punto della motivazione: la statuizione del TAR non è apodittica, poiché il contenzioso in questione è oggettivamente non connotato di complessità e presenta carattere seriale, stante il numero di analoghi precedenti. La censura è quindi accolta solo in parte.
In parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado sono rideterminate in € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Quanto al grado di appello, la Corte dispone la compensazione parziale, in ragione del non integrale accoglimento della domanda, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero appellato.
Nota della Redazione
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