Spese per illuminazione di strada pubblica non dovute dal condomino non consenziente (Cass. civ. Sez. 2 n. 19995 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di contribuzione alle spese condominiali, assunto dal condomino con il richiamo al regolamento di comunione nell’atto di acquisto, opera in relazione alle parti, alle cose e ai manufatti di proprietà comune o di uso comune. L’uso comune condominiale di una strada non coincide con l’uso uti cives che chiunque può esercitare sul percorso viario, ma postula un utilizzo speciale e particolare riservato ai condòmini in ragione della loro proprietà esclusiva. Ne consegue che la delibera assembleare adottata a maggioranza non può imporre al condomino non consenziente la partecipazione alle spese per l’illuminazione di una strada pubblica posta esternamente al complesso, ove manchi un’accertata destinazione della stessa all’uso comune condominiale e una specifica previsione regolamentare che ponga tale onere a suo carico.

Il Fatto

Alcuni condòmini della Comunione La Pineta impugnarono deliberazioni assembleari con cui erano stati approvati la realizzazione di un nuovo impianto idrico, il suo trasferimento gratuito al Comune e l’assunzione delle spese per l’illuminazione di strade e per la riparazione di impianti elettrici. Il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda e la Corte d’appello di Cagliari confermò la decisione. Avverso tale sentenza un condomino propose ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 28961/2025, dichiararono inammissibile il motivo concernente la giurisdizione, rilevando che il giudice di primo grado aveva affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione e che le parti avevano prestato acquiescenza, con conseguente formazione del giudicato sul punto; il vaglio degli altri motivi fu rimesso alla Seconda Sezione.

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto, riguardanti l’obbligazione propter rem gravante sul condomino per le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione. Il ricorrente contestava di essere subentrato nelle obbligazioni assunte dalla società lottizzante, sostenendo di aver acquistato l’immobile libero da oneri. La censura è stata ritenuta infondata: la critica all’interpretazione dell’atto di acquisto è risultata priva di specifica attitudine censoria, difettando l’individuazione dei canoni ermeneutici violati, e l’insieme censorio è apparso carente di autosufficienza per la mancata produzione di documenti decisivi, quali la convenzione di lottizzazione e l’atto di acquisto. La Corte ha inoltre valorizzato che le aree oggetto di controversia non erano state trasferite al Comune e l’obbligo del condomino di partecipare alle spese di manutenzione secondo la quota millesimale rendeva vana ogni contestazione sulla titolarità delle stesse.

Il quinto motivo è stato, invece, ritenuto in parte fondato. Il richiamo al regolamento nell’atto di acquisto non poteva impegnare il condomino a sopportare i costi per l’illuminazione di una strada pubblica, esterna al complesso, non essendo tale obbligo previsto dal regolamento medesimo. La Corte ha chiarito che l’uso comune condominiale di una strada non coincide con l’uso uti cives, ma richiede che la strada, pur posta a delimitare il condominio, serva esclusivamente i singoli condòmini. Nel caso di specie, la Corte di merito non aveva accertato che la strada fosse destinata all’uso comune condominiale.

La Corte ha quindi accolto il quinto motivo, rigettati il secondo, il terzo e il quarto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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