Usucapione e detenzione qualificata da comodato: onere di provare l’interversione del possesso (Cass. civ. Sez. 2 n. 11452 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Chi agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di usucapione di un bene deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus ma anche dell’animus rem sibi habendi. La consegna del bene in esecuzione di un comodato configura una mera detenzione qualificata, sebbene la relazione con la cosa resti di natura precaria e non trasmetta il possesso, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem prevista dall’art. 1141 cod. civ.. Grava, quindi, su chi invoca l’usucapione l’onere di dimostrare l’avvenuta interversione del possesso, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario, della volontà di esercitare il possesso uti dominus; la mancata contestazione delle circostanze relative alla mera occupazione del bene è irrilevante, ove queste siano connesse al rapporto di comodato e manchi la prova di un atto di interversione.
Il Fatto
Una donna proprietaria di un complesso immobiliare, realizzato negli anni ’90 dal fratello, deceduto nel 2006, in forza di procure speciali e detenuto in comodato, convenne in giudizio la cognata e i nipoti, deducendo che questi avevano dichiarato nella denuncia di successione di essere proprietari del fabbricato, pubblicando un testamento olografo con cui il fratello aveva attribuito la nuda proprietà del bene alla figlia, con riserva di usufrutto alla moglie. L’attrice eccepì l’annullabilità del testamento per vizio di forma e la sua nullità per aver disposto di un bene non in proprietà. I convenuti chiesero in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del bene, sostenendo di esservi subentrati quale eredi del dante causa.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, trattando congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ha escluso ogni violazione di legge nella sentenza impugnata che aveva negato l’usucapione. Il primo e il secondo motivo sono risultati manifestamente infondati, poiché la Corte distrettuale non aveva ravvisato i presupposti per l’acquisto per usucapione, considerando che il dante causa dei ricorrenti aveva ricevuto “bonariamente” la concessione dell’uso del bene e che risultava un suo atto di riconoscimento del diritto di proprietà in favore della sorella, con conseguente decorrenza di un nuovo termine non maturato alla data della domanda.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, in un contratto ad effetti obbligatori qual è il comodato, la traditio del bene non configura la trasmissione del possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis. Tale interversione postula la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario, della volontà di esercitare il possesso uti dominus, non essendo sufficiente l’uso prolungato del bene, che resta riconducibile al titolo personale. Non opera, pertanto, la presunzione di cui all’art. 1141 cod. civ., quando la relazione con il bene derivi da un atto del proprietario che non corrisponde al trasferimento del diritto.
Quanto alla tolleranza, la Corte ha rimarcato l’irrilevanza della sua lunga durata per la sussistenza del rapporto di parentela, ma ha rilevato che il giudice di merito non l’aveva considerata, avendo escluso in radice l’esercizio del possesso, con la conseguente inammissibilità di censure contro motivazioni ipotetiche. Il richiamo alla continuità dell’abitazione e alla dotazione di utenze è stato giudicato inammissibile, trattandosi di una richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa anche in ragione della “doppia conforme” ex art. 348-ter, comma V, cod. proc. civ..
Il quarto motivo è stato dichiarato inconferente, poiché la domanda riconvenzionale di usucapione necessitava dell’accertamento dell’inizio del possesso utile in capo al dante causa e la sentenza aveva motivatamente escluso l’avvenuta confessione del possesso da parte dell’attrice. Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 96, commi III e IV, cod. proc. civ., in ragione della conformità della decisione alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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