Spese di lite nel rito esecutivo illegittima liquidazione sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 9882 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma resta fermo il divieto di liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. La riduzione del compenso per la serialità e la scarsa complessità del contenzioso non consente di scendere al di sotto dei valori minimi tariffari fissati dal d.m. n. 147/2022, neppure applicando la riduzione dell’art. 4, comma 4. La motivazione che giustifichi la riduzione con il carattere seriale e non complesso della causa non è apodittica, ma la liquidazione deve comunque rispettare le soglie minime inderogabili. La statuizione sulle spese che si collochi sotto tali soglie è viziata e va riformata in appello.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l’accoglimento di un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. In caso di perdurante inottemperanza il TAR aveva previsto la nomina del Commissario ad acta.

Il primo giudice, valorizzando il carattere seriale e il non elevato livello di complessità della causa, aveva liquidato le spese in euro 500,00. L’appellante censurava tale statuizione, deducendo che l’importo era inferiore ai parametri tariffari minimi, e chiedeva la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma maggiore, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., i propri precedenti su casi analoghi e ricorda che la liquidazione delle spese, pur discrezionale, non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, che offendono il decoro professionale, come affermato da Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.

Il percorso argomentativo si fonda sul parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al d.m. n. 55/2014. In quella sede si era chiarito che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità che il giudice liquidasse il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima, e a limitare la discrezionalità individuando soglie minime percentuali di riduzione non superabili.

La sezione consultiva aveva escluso che l’obiettivo dell’inderogabilità dei minimi tariffari contrastasse con la sentenza della Corte di giustizia UE n. 427 del 23 novembre 2017. Su queste basi il Consiglio di Stato ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4.

Il Collegio precisa tuttavia che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi precedenti analoghi. L’accoglimento dell’appello consegue esclusivamente alla violazione delle soglie minime. Le spese di primo grado sono pertanto rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese di appello, liquidate in euro 300,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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