Il mancato adeguamento prezzi per convenzione scaduta (TAR Marche n. 802 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della variante in corso d’opera di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 persegue una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, del tutto distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale propria della revisione prezzi. L’iniziativa dell’appaltatore volta a ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi esula dall’ambito applicativo della norma. La valutazione circa l’opportunità di proporre una variante è rimessa alla discrezionalità amministrativa nell’esercizio dello ius variandi ed è sindacabile solo per palesi vizi di eccesso di potere. L’avvenuta o imminente scadenza del rapporto contrattuale rende ingiustificato il ricorso alla variante, che deve riguardare prestazioni ancora da erogare e non prestazioni già eseguite.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di una convenzione quadro per il servizio di guardiania stipulata con la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, aveva richiesto l’adeguamento dei prezzi contrattuali per il sopravvenuto rinnovo del CCNL di settore, intervenuto in data 4/4/2024 con applicazione retroattiva da gennaio 2024. La stazione appaltante aveva respinto l’istanza, richiamando la clausola contrattuale che escludeva la revisione prezzi e la circostanza che la convenzione quadro fosse ormai scaduta.
La società aveva quindi impugnato il diniego, deducendo la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e chiedendo la rinegoziazione del corrispettivo per l’intero periodo di servizio sino al 28/2/2025, data di scadenza degli ordinativi di fornitura in favore della Regione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, condividendo la posizione dell’amministrazione resistente. Quanto alla disciplina contrattuale di cui all’art. 15 della convenzione quadro, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che la convenzione fosse scaduta il 19/10/2024, con la conseguente impossibilità materiale di attivare nuovi ordinativi di fornitura e di applicare le clausole di adeguamento prezzi ivi previste.
Con riguardo al preteso ricorso alle varianti in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma persegue una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale propria della revisione prezzi. Ne deriva che l’iniziativa dell’appaltatore volta a ottenere la modifica dei prezzi reputati non più remunerativi esula dall’ambito applicativo dell’istituto.
Il Collegio ha inoltre evidenziato il carattere discrezionale della scelta di proporre una variante in corso d’opera, che avrebbe dovuto riguardare prestazioni ancora da erogare e rese difficilmente erogabili dall’aumento dei costi, non prestazioni già eseguite nel rispetto degli standard contrattuali. L’imminente scadenza del rapporto, prevista per il 28/2/2025, rendeva comunque ingiustificato il ricorso alla variante, non potendo questa produrre significative ripercussioni sulle prestazioni residue. In assenza di palesi vizi di eccesso di potere nella valutazione compiuta dall’amministrazione, la domanda è stata respinta.
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Nota della Redazione
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