Spese di lite subordinate ai minimi tariffari e divieto di liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 8183 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. L’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014 consente la riduzione dei valori tabellari entro soglie percentuali minime non derogabili, individuate proprio per superare l’incertezza derivante dall’assenza di un riferimento numerico minimo. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza. La motivazione che richiama il carattere seriale del contenzioso e l’assenza di complessità non è apparente, ma integra valutazione congrua. La liquidazione inferiore ai minimi parametrici è pertanto censurabile e va riformata.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto all’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito dell’importo di € 2.500,00 destinato ad attività formative. Per l’esecuzione di quel giudicato propose ricorso al TAR Piemonte, che lo accolse integralmente.
Il primo giudice liquidò però le spese in € 500,00, oltre accessori, richiamando il carattere seriale e la scarsa complessità della causa. L’appellante impugnò la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e il difetto assoluto di motivazione, chiedendo la liquidazione di € 1.189,00 oltre oneri. Il Ministero resistette senza difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i precedenti della Sezione su casi analoghi, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., e ricorda che il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza, secondo il principio di Cons. Stato, sez. V, n. 5947 del 2024.
La discrezionalità del giudice resta però limitata dal divieto di liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato da Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023. Il Collegio valorizza poi il parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del d.m. n. 55/2014, che aveva individuato soglie minime percentuali di riduzione del compenso non superabili dal giudice.
Su queste basi la quantificazione del primo giudice risulta errata, perché si colloca sotto i valori tariffari per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014. L’appello è quindi fondato.
Il Collegio corregge però due passaggi. L’assenza di difese dell’amministrazione smentisce l’affermazione del TAR sulla difficoltà operativa rappresentata in giudizio, ma ha anche ridotto l’attività defensiva del ricorrente, limitata alla presenza in camera di consiglio senza scritti ulteriori. Quanto alla motivazione, il richiamo al contenzioso seriale e non complesso non è apodittico. Ne deriva una rideterminazione equitativa in € 800,00 per il primo grado, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari, e in € 300,00 per il secondo grado, parametrato al solo valore delle spese impugnate.
Nota della Redazione
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