Spese di lite non simboliche e minimi tariffari nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 7251 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la liquidazione delle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite costituito dal divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. I valori tabellari approvati con il decreto ministeriale n. 147 del 2022 individuano soglie minime percentuali di riduzione, al di sotto delle quali il giudice non può scendere neppure in presenza di contenzioso seriale e di ridotta complessità. La motivazione che richiama il carattere seriale della causa e il non elevato livello delle questioni non è apodittica, ma non giustifica una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
Il Fatto
L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Piemonte per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica per la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00.
Il TAR, accogliendo la domanda, aveva liquidato le spese in € 500,00, oltre spese generali al 15%, spese anticipate e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e il difetto assoluto di motivazione, e ha chiesto la riforma con liquidazione di € 1.189,00 oltre Iva e Cpa. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., i propri precedenti su casi analoghi. Preliminarmente enuncia il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo qualora decida di discostarsi dalla soccombenza. Pur trattandosi di potere discrezionale riservato al giudice, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.
Sul piano dei parametri, la Corte valorizza il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato reso in relazione allo schema di modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie percentuali di riduzione non superabili. La sezione consultiva ha peraltro escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la giurisprudenza europea richiamata.
Su queste basi, la quantificazione operata dal primo giudice non è corretta: essa si colloca al di sotto dei valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 147 del 2022.
La Corte corregge però due passaggi. Da un lato, l’assenza di difese dell’amministrazione smentisce l’affermazione del TAR secondo cui la difesa erariale avrebbe rappresentato in giudizio le difficoltà operative dell’amministrazione; dall’altro, tale assenza ha inciso sull’attività difensiva della ricorrente, limitata nella fase decisionale alla mera presenza in camera di consiglio. Il Collegio esclude inoltre che la motivazione del primo giudice sia apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente seriale e privo di profili di complessità.
L’appello è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza riformata, con determinazione di € 800,00 quale equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore delle spese del primo grado, sono liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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