Riconoscimento titolo estero sostegno e comparazione concreta percorso formativo (Cons. Stato n. 7253 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del titolo formativo estero di specializzazione sul sostegno didattico presuppone la verifica della validità del titolo quale abilitazione all’esercizio della professione regolamentata nello Stato d’origine e, in ogni caso, la comparazione in concreto tra il percorso seguito all’estero e quello previsto dall’ordinamento italiano. Ove tale esame evidenzi differenze incolmabili, il diniego è legittimo e l’amministrazione non è tenuta a disporre misure compensative. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è necessaria quando il provvedimento costituisce atto vincolato, non potendo l’apporto procedimentale del privato mutare l’esito. La pendenza di un rinvio pregiudiziale su questione analoga non impone la sospensione del giudizio quando la questione è irrilevante ai fini della decisione.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto n. 2023 del 24.08.2022, ha respinto l’istanza con cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno scolastico conseguito in Romania ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. L’istanza era già stata definita in senso negativo e il diniego era stato annullato con sentenza del TAR Lazio n. 1178/2021, seguita da pronuncia di ottemperanza.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 2928/2025, ha accolto il nuovo ricorso. Ha ritenuto sufficiente una mera equivalenza tra i titoli, ha censurato l’assenza del preavviso di diniego e ha giudicato carente la motivazione sulla radicale diversità dei percorsi. Il Ministero ha proposto appello e il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso l’esecutività della sentenza con ordinanza cautelare n. 1351 del 9 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal doppio ordine di ragioni posto a fondamento del diniego ministeriale: la non validità dell’attestato quale titolo di abilitazione in Romania e, in ogni caso, l’esito negativo della comparazione tra i percorsi formativi. Sul primo profilo richiama l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249/2010, che esclude qualsiasi effetto abilitante in Italia dalla sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno.

L’attestato prodotto proveniva da un’università e non dal competente Ministero rumeno, e non dimostrava il possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno nello Stato d’origine. Il Collegio valorizza l’analitica comparazione svolta dal Ministero rispetto al percorso previsto dal D.M. 30 settembre 2011, integrata dal parere del Ministero dell’Università e della Ricerca: requisiti di accesso, laboratori diversificati per grado di scuola, tirocinio, esame finale, specializzazione per ordine e grado, formazione specifica per tipo di disabilità.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19 del 29 dicembre 2022, che non ha imposto un riconoscimento indiscriminato dei titoli esteri, ma ha confermato l’obbligo di valutare le domande ai sensi delle disposizioni generali del TFUE. Il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2021, C-166/20; 6 ottobre 2015, C-298/14): solo una corrispondenza parziale consente di pretendere le conoscenze mancanti, mentre differenze sostanziali legittimano misure di compensazione.

Nel caso concreto l’esame comparativo ha escluso che le conoscenze acquisite fossero sufficienti a giustificare un’equipollenza, anche colmabile con misure compensative. Quanto al preavviso di diniego, il Collegio ritiene che esso non avrebbe condotto a un diverso esito: si tratta di atto vincolato, rispetto al quale nessun apporto del privato avrebbe potuto mutare il risultato.

Infine, il Collegio esclude la sospensione per la pendenza del rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Lazio con ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024: poiché il Ministero ha comunque valutato in concreto il percorso, la questione è irrilevante. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *