Spese di lite non simboliche e limiti ai minimi tariffari nel giudizio (Cons. Stato n. 8200 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime fissate dai parametri tariffari e il divieto di liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza; la serialità e la non complessità del contenzioso costituiscono motivazione non apodittica, ma non consentono di scendere sotto il minimo parametrico ridotto. La liquidazione che si collochi al di sotto dei valori tabellari per lo scaglione di riferimento è quindi censurabile e va riformata determinando un importo equo entro i limiti consentiti.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 1.500 quale contributo per la formazione. Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Piemonte, che lo ha accolto, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta.
Il primo giudice ha liquidato le spese in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando la marcata serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’Amministrazione. La ricorrente ha appellato dolendosi della misura delle spese, inferiore ai minimi tariffari e sorretta, a suo dire, da motivazione solo apparente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se intende discostarsi dalla soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).
Sul piano parametrico la Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Da quel parere emerge che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa consentita dalla possibilità di liquidare senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità individuando soglie minime percentuali di riduzione non superabili.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
La Corte rigetta invece la censura di difetto assoluto di motivazione. Il richiamo al contenzioso seriale e privo di profili di complessità non è apodittico: la motivazione esiste e attiene a circostanze oggettive. Ciò non basta però a scendere sotto il minimo parametrico, perché il potere riduttivo incontra un limite invalicabile.
L’appello è dunque accolto nei termini: in parziale riforma, le spese di primo grado sono rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.