Carta docente ai precari e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 267 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per assicurare l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando il loro oggetto consista in un obbligo di pagamento posto a carico della pubblica amministrazione. Il titolo giudiziale è idoneo all’esecuzione forzata nella forma della copia attestata conforme all’originale, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Il beneficio della carta elettronica del docente spetta ai docenti supplenti che abbiano prestato servizio fino al termine dell’anno scolastico, secondo l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023. In caso di perdurante inadempimento il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 104/2024 ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, a ottenere il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 3.000,00. Il giudice ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende la provvidenza ai supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla corresponsione della somma.
Passata la sentenza in giudicato, come attestato dal Tribunale il 23.12.2024, e notificata in copia conforme all’amministrazione il 26.8.2024, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano l’ammissibilità del ricorso e il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, risultante dall’attestazione del Tribunale di Isernia del 23.12.2024.
Quanto alle modalità di notifica del titolo, il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Dal 28 febbraio 2023 per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente il rilascio di una copia attestata conforme all’originale. Le modalità con cui la ricorrente ha notificato il titolo al Ministero debitore risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il collegio afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del Tribunale civile, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 3.000,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere al pagamento entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
In accoglimento della richiesta della parte, il collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente direzione ministeriale, con facoltà di delega e senza compenso, perché provveda entro ulteriori 40 giorni dalla vana scadenza del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 950,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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