Spese di lite sotto i minimi tariffari e divieto di liquidazioni simboliche (Cons. Stato n. 4543 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza. La riduzione del compenso sotto i valori tariffari è ammessa in presenza di contenzioso seriale e di identità di posizione processuale, ma la liquidazione deve restare ancorata ai parametri del D.M. n. 147 del 2022 e alle riduzioni previste dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Una motivazione che dia conto della serialità e dell’assenza di complessità non è apodittica.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Genova il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito degli importi corrispondenti agli anni di servizio. Passata in giudicato la sentenza e decorso invano il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero non aveva costituito il profilo necessario per accedere alla piattaforma.
Gli interessati proposero quindi ricorso per l’esecuzione davanti al TAR Liguria, che lo accolse, assegnando all’amministrazione sessanta giorni per la costituzione della carta, ma liquidò le spese di lite in soli 500,00 euro “in considerazione del carattere seriale della controversia”. Contro tale statuizione è proposto appello, deducendo la violazione dell’inderogabilità dei minimi tabellari a tutela del decoro professionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).
Su questa base la statuizione di primo grado non è corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio condivide sul punto le recenti decisioni della Sezione relative a casi identici (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2911 del 13 aprile 2026, n. 710 del 28 gennaio 2026, n. 2260 e n. 2263 del 17 marzo 2026).
Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non può dirsi apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e presenta carattere seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La doglianza dell’appellante va dunque accolta solo in parte.
In accoglimento parziale dell’appello, la sentenza è riformata nel senso di determinare in euro 800,00 l’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del parziale accoglimento rispetto a una richiesta superiore e in linea con i numerosi precedenti della Sezione (n. 3153/2026, n. 3171/2026, n. 3172/2026). Resta fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero appellato.
Nota della Redazione
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