Tompagnatura di finestre su muro contermine a bene culturale e sanzione ripristinatoria (TAR Puglia n. 202 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura, senza autorizzazione, di luci esistenti su un muro contermine a un immobile tutelato ope legis ai sensi dell’art. 10 d.Lgs. n. 42/2004 integra intervento lesivo del bene culturale e legittima la sanzione ripristinatoria di cui all’art. 160, primo comma, d.Lgs. n. 42/2004. Il profilo pubblicistico della tutela prevale sulla qualificazione civilistica del muro come comune o sul regime delle servitù, poiché l’incidenza sul bene protetto prescinde dalla titolarità dell’area di esecuzione. Il termine fissato dall’amministrazione per la notifica del provvedimento sanzionatorio ha natura acceleratoria, in assenza di espressa qualificazione normativa come perentorio. La ricostruzione in fatto del privato che contrasti con le planimetrie asseverate allegate ai titoli edilizi è inattendibile e non supera il vaglio probatorio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile settecentesco del centro storico, originariamente parte del complesso della chiesa-monastero di S. Chiara. Il bene comprendeva l’antico chiostro e un cortile confermine alla sagrestia, rimasta di proprietà pubblica. Con decreto del Direttore Generale della Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, le è stata inflitta la sanzione ripristinatoria per aver chiuso, mediante tompagnatura realizzata all’interno della propria proprietà, due finestre della sagrestia, compromettendone l’illuminazione naturale.

La ricorrente ha impugnato il decreto sostenendo che il muro di chiusura preesisteva all’acquisto del 1986 e che ella si sarebbe limitata a sostituire un muro di tufo con pannelli intonacati nell’ambito della manutenzione assentita. Ha contestato altresì l’assoggettamento ad autorizzazione, trattandosi di muro comune ex art. 880 cod. civ., e la consumazione del potere sanzionatorio per tardiva notifica personale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla preesistenza dell’opera. La verificazione e il supplemento dimostrano che le tavole grafiche allegate all’A.E. n. 51/1988 e alla DIA in sanatoria n. 314/2008 riportano concordemente le due finestre come luci aperte, prive di tompagnatura. La relazione illustrativa della manutenzione non contiene alcuna traccia descrittiva dell’intervento. La piana lettura dei grafici asseverati prevale sulle dichiarazioni postume del tecnico che redasse il progetto, il quale ha ammesso l’imprecisione della tavola dello stato di fatto.

Il Tribunale sottolinea che le affermazioni del tecnico, rese in una relazione priva di assunzione di responsabilità, non hanno valore probatorio e, ove accolte, darebbero copertura a comportamenti contrari ai principi di autoresponsabilità e di buona fede. L’omessa indicazione dell’intervento ha impedito agli enti di tutela l’esercizio tempestivo dei poteri di controllo. Ne deriva che la realizzazione del muro è intervenuta dopo la DIA del 2008.

Cadono quindi le censure sulla presunta anteriorità rispetto al vincolo: la Soprintendenza e il Comune hanno dimostrato la preesistenza della tutela già in base all’art. 14 legge n. 364/1909 e alle successive disposizioni. È indiscutibile che l’opera abbia inciso sul bene vincolato, benché eseguita dal lato di proprietà privata.

Quanto alla dedotta imposizione di una servitù inesistente, il Collegio rileva che viene in rilievo il profilo pubblicistico dell’intervento: anche ove il titolare del fondo servente rinunciasse alla servitù, in assenza di autorizzazione la tompagnatura resterebbe illegittima. Sul motivo aggiunto relativo alla consumazione del potere, il termine di centottanta giorni ha natura acceleratoria, non essendo qualificato come perentorio da alcuna norma. Il motivo è comunque contrario a buona fede, poiché la proposizione del ricorso dimostra l’avvenuta conoscenza del provvedimento. I ricorsi sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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