Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 4477 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo. Ove il titolo consista nel riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, l’ottemperanza si attua mediante l’attribuzione dell’equivalente monetario. La nomina del commissario ad acta è disposta sin d’ora, con facoltà di delega, e l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe. Quel provvedimento ha accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese.

Espone la ricorrente che l’amministrazione non ha proposto impugnazione, che la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero si costituisce per resistere. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali: risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

L’esecuzione si attua mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici riportati nella sentenza ottemperanda, attraverso l’attribuzione dell’equivalente monetario per un importo complessivo pari a € 2.000 (€ 500,00 annui per quattro anni scolastici).

Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda in caso di perdurante inerzia entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La soccombenza regola le spese, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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