Spese lite ottemperanza serialità contenzioso giustifica riduzione compenso (Cons. Stato n. 864 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non costituendo ipotesi derogatoria del principio di soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, in quanto indice di minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri tariffari assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, secondo il criterio dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014, per cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, in sede di lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Non avendo l’amministrazione ottemperato, la docente propose ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Toscana.

Il primo giudice accolse il ricorso, condannando l’amministrazione all’ottemperanza e liquidando le spese in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, contestandone la misura inferiore ai minimi tariffari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’appello, richiamando le proprie precedenti decisioni (Sezione VII n. 3897 del 2025 e nn. 4429, 4431 e 4446 del 2025), rese in analoghe controversie sulla liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza per la Carta elettronica del docente.

Il punto di partenza è il principio secondo cui il giudice amministrativo non è tenuto a motivare la statuizione sulle spese quando applica la regola della soccombenza (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). Resta tuttavia fermo il limite sostanziale: il compenso discrezionale non può scendere fino a somme simboliche, lesive del decoro professionale (richiamata Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Su questa base, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata dal TAR. La controversia riguardava il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, priva di particolare complessità, e si inseriva in un contenzioso seriale, connotato da numerosi e analoghi precedenti. La serialità, pur non rientrando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio di soccombenza, ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo (richiamate Cons. St., Sez. VII, n. 5201 del 2025 e n. 9291 del 2025; n. 10394 del 2025; Sez. IV n. 3270 del 2024).

Il Collegio ha escluso che la liquidazione di euro 800,00 fosse meramente simbolica: essa costituisce il frutto di una congrua commisurazione all’impegno professionale effettivamente richiesto. Né è risultato utile il richiamo dell’appellante alla precedente n. 169 del 2025, che riguardava una diversa fattispecie di silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero.

L’appello è stato quindi respinto. Le spese del grado sono state compensate, in ragione della costituzione solo formale del Ministero e della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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