Illegittima la riduzione del 30% sui minimi tariffari prima della decurtazione ex art. 106-bis (Cass. civ. Sez. 2 n. 22679 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Ne consegue che, ove il compenso sia stato già liquidato nei valori minimi (pari alla riduzione del 50% rispetto ai valori medi), non può essere applicata un’ulteriore riduzione percentuale, ma solo la decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. È, inoltre, legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese, anche solo parzialmente, esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato.
Il Fatto
Un difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza di un detenuto, presentava istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta nell’interesse dell’assistito, consistita nella redazione e discussione di un ricorso per l’ottenimento di una misura alternativa alla detenzione, poi accolto.
Il Tribunale di Sorveglianza riconosceva i compensi nei minimi tariffari, applicando su di essi un’ulteriore riduzione del 30% ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, e successivamente la decurtazione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. L’opposizione proposta dal difensore veniva respinta. Il professionista ricorreva quindi per cassazione ex art. 111 Cost., mentre il Ministero della Giustizia eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità, affermando il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione è esclusivamente il difensore. L’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra difensore e assistito, determina l’insorgenza di un rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, del cui compenso il patrocinato non è debitore.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando l’orientamento consolidato per cui, dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 37/2018 agli artt. 4 e 12 del d.m. n. 55/2014, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle allegate. Tale limite opera sia nella liquidazione del compenso nel rapporto col cliente, sia nella liquidazione a carico della parte soccombente, sia nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ne consegue che, una volta liquidato il compenso nei valori minimi — i quali già incorporano la riduzione massima del 50% rispetto ai valori medi — non poteva essere praticata l’ulteriore riduzione del 30%, dovendosi applicare esclusivamente la decurtazione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002.
La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. e determinando i compensi dovuti al difensore in complessivi € 946,00, oltre accessori e spese, a carico del Ministero della Giustizia.
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Nota della Redazione
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