Ricorso gerarchico e autotutela: la rettifica delle schede valutative è rimessa all’Amministrazione (Cons. Stato n. 2755 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta tra la rettifica e l’annullamento delle schede valutative del personale militare, a fronte di errori riconosciuti, è rimessa all’Amministrazione in ragione della tipologia dei vizi da emendare. Qualora l’Amministrazione abbia già optato per la rettifica con un decreto non impugnato, l’atto successivo che elimina la ricompilazione eseguita in difformità da quella decisione non costituisce esercizio di autotutela caducatoria, ma mera esecuzione della volontà amministrativa già espressa. La mancata valutazione del ricorso gerarchico medio tempore proposto non inficia l’atto, perché questo non si pronuncia sul nuovo gravame ma corregge le deviazioni dal percorso già tracciato. L’appello che non formula censure specifiche avverso le conclusioni del primo giudice e si limiti a esporre i motivi in forma narrativa è inammissibile, anche a prescindere dal merito.

Il Fatto

Un maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri, in servizio con incarichi di addetto e istruttore di tiro, impugnava davanti al TAR Calabria la determinazione ministeriale con cui, nel 2013, l’Amministrazione aveva annullato le schede valutative nn. 23 e 24 nella versione ricompilata, disponendone lo stralcio, e aveva imposto la rettifica di quelle originarie.

La vicenda seguiva a una successione di ricorsi gerarchici: il primo aveva condotto alla ricompilazione della scheda n. 23; il secondo, esteso alla scheda n. 24, era stato parzialmente accolto con decreto che disponeva la rettifica di entrambe. Le schede venivano invece ricompilate, anziché rettificate. Da qui il terzo ricorso gerarchico e, quindi, il provvedimento impugnato. Il TAR respingeva il ricorso; il militare appellava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, giudicandolo inammissibile prima che infondato. Il Collegio rileva che dal gravame non emerge alcuna censura specifica avverso le argomentazioni del primo giudice e che in esso si tenta di introdurre un vaglio sul contenuto delle schede valutative, estranee al perimetro della decisione. Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda la stesura dell’atto, che non consente di individuare con esattezza i motivi, non enunciati ma soltanto narrati, e perciò riconducibili alla categoria degli intrusi.

Nel merito la Corte condivide la ricostruzione del TAR su due punti: il difetto di interesse ad impugnare l’atto che aveva accolto il rilievo del ricorrente, e la legittimità del potere di riesame dei propri atti da parte dell’Amministrazione, non escluso dalla proposizione di un ricorso gerarchico sugli atti che ne sono oggetto. Le schede erano comunque venute meno per effetto della rettifica disposta con l’atto impugnato, mentre il ricorso gerarchico era stato definito con successivo decreto che lo aveva dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il Collegio confuta la tesi dell’appellante circa l’asserita alternatività tra rettifica e nuova compilazione, con conseguente necessità di una riedizione integrale della valutazione. La scelta tra i due rimedi è rimessa all’Amministrazione, sulla base della tipologia dei vizi da emendare, e nel caso concreto era già stata effettuata con il decreto che aveva disposto la rettifica, non impugnato. L’appellante mira in realtà ad azzerare il procedimento valutativo, utilizzando strumentalmente i plurimi ricorsi gerarchici per ottenere la disapplicazione proprio del decreto di cui lamenta la violazione.

La Corte esclude infine che l’atto impugnato integri un annullamento d’ufficio con effetto caducatorio irreversibile. Esso ha confermato la decisione già assunta correggendo le deviazioni intervenute, riportando il procedimento nell’alveo tracciato da un atto rimasto valido ed efficace. La contestata reviviscenza delle valutazioni originarie è dunque mera conferma della loro efficacia, mai venuta meno, essendone stata disposta la sola rettifica. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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