Spese di lite nel giudizio di ottemperanza e soglie minime dei parametri (Cons. Stato n. 3453 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’adeguata remunerazione della prestazione professionale. È pertanto illegittima la liquidazione di importi simbolici, lesivi del decoro professionale, nonché la determinazione del compenso al di sotto delle soglie minime percentuali di riduzione previste dai parametri forensi. Il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La disciplina del d.m. n. 147 del 2022 persegue proprio l’obiettivo di limitare la discrezionalità del giudice mediante l’individuazione di valori tabellari minimi inderogabili.
Il Fatto
L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Lazio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per l’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e a pagare le somme ivi liquidate, con nomina del Commissario ad acta in caso di inottemperanza, condannando altresì l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di € 500,00. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e chiedendo la liquidazione di € 4.427,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama preliminarmente il principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari, il Consiglio di Stato richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. In quella sede era stato chiarito che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale. Il decreto intendeva così limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare.
Alla luce di tali coordinate, il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, posta al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
In accoglimento dell’appello, e in coerenza con i recenti precedenti della Sezione (Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), la sentenza di primo grado è riformata con determinazione dell’importo complessivo di € 800,00 quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone inoltre la compensazione delle spese del grado di appello, in considerazione dell’esito complessivo e del non accoglimento integrale della domanda, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.