Ottemperanza al giudicato e restituzione del bene libero da occupanti abusivi (Cons. Stato n. 4867 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi degli art. 112 e 114 c.p.a., il giudice accerta l’avvenuta esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia dell’amministrazione, la condanna a dare esecuzione alla sentenza nel termine stabilito, designando il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il giudicato che impone la restituzione del bene libero da occupanti abusivi vincola la p.a. alla integrale esecuzione dell’obbligo restitutorio. La misura coercitiva di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è invece automatica e può essere esclusa in ragione del particolare tipo di giudizio e dell’attività medio tempore svolta dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza con cui la Sezione, riformando la pronuncia di primo grado, aveva annullato il decreto con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto la retrocessione del bene ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 327 del 2001. Con quella decisione la p.a. era stata condannata, in via alternativa, a restituire il bene ai legittimi proprietari ovvero ad acquisirlo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, qualora ne sussistessero i presupposti.
Secondo il ricorrente, dopo la sentenza l’amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione. Ha quindi chiesto la condanna all’ottemperanza e, in mancanza di ragioni ostative, la corresponsione di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la vicenda esecutiva. Il giudicato imponeva alla p.a. di rideterminarsi: ove non avesse scelto di acquisire l’area, sarebbe stata tenuta a restituirla nello stato originario, con conseguente obbligo di liberazione da eventuali occupanti abusivi, potendosi altrimenti esporre a richiesta risarcitoria.
Il Collegio rileva che la sentenza è passata in cosa giudicata e non risulta eseguita. L’amministrazione, pur costituita, non ha allegato né dimostrato di essersi attivata. Non emerge in atti la prova dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il ricorso è accolto e l’amministrazione è condannata a eseguire la sentenza entro trenta giorni dalla notifica, con designazione sin d’ora, in caso di perdurante inerzia, del commissario ad acta con facoltà di delega.
La Sezione esclude invece l’irrogazione della misura coercitiva prevista dal comma 4, lett. e), dell’art. 114 c.p.a. La decisione si fonda sul particolare tipo di giudizio e sulla circostanza che l’amministrazione aveva comunque restituito il bene, ancorché senza liberarlo dagli occupanti abusivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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