Società di capitali quale soggetto interposto: onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 21049 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione fittizia ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, non è sufficiente, per ritenere una società di capitali quale soggetto interposto, la mera circostanza che la stessa sia “espressione dei soci di riferimento”, atteso che ogni società di capitali è condizionata dalle decisioni assembleari dei soci che ne detengono il capitale sociale. Grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi presuntivi dai quali possa ricavarsi l’inesistenza di una effettiva alterità soggettiva tra la società e i suoi soci; solo a fronte di tale prova, i soci sono tenuti a dedurre e dimostrare elementi atti a smentire l’assunto dell’Ufficio. La sentenza che qualifichi la società come mera “scatola vuota” o creazione di puro artificio sulla base di affermazioni apodittiche e petizioni di principio, senza individuare i fatti indicativi dell’interposizione, è affetta da vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
Il Fatto
I contribuenti, soci di una holding di diritto lussemburghese, avevano sempre presentato in Italia le dichiarazioni dei redditi relative ai proventi dalla stessa percepiti. Nel corso dell’anno d’imposta 2008, la holding aveva ceduto azioni della società controllata e quotata, realizzando una rilevante plusvalenza, il cui risultato non era stato distribuito ai soci ma reinvestito in un aumento di capitale della medesima controllata.
L’Agenzia delle Entrate, con distinti avvisi di accertamento, aveva ritenuto la plusvalenza direttamente imputabile ai soci, qualificando la holding come “scatola vuota”, ossia creazione di puro artificio, riconducibile a un’ipotesi di interposizione fittizia. La C.T.P. di Varese aveva annullato gli avvisi, ma la C.T.R. della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, li aveva confermati. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente. Il motivo è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha rilevato come l’impianto motivazionale della sentenza d’appello si fondasse su una serie di affermazioni apodittiche, che presupponevano, erroneamente in fatto e in diritto, che una società di capitali non sia un soggetto giuridicamente distinto dai soci che ne detengono il capitale sociale. In particolare, la C.T.R. aveva qualificato la holding come “espressione dei soci di riferimento”, senza considerare che tale circostanza è propria di ogni società di capitali, la cui vita, gestione e operatività sono condizionate dalle decisioni assembleari, senza che ciò valga a configurare un’ipotesi di interposizione soggettiva.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui non sono i soci a dover provare l’autonomia della società di cui detengono il capitale; al contrario, è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare gli elementi presuntivi da cui possa ricavarsi l’inesistenza di una effettiva alterità soggettiva tra società e soci. Solo a fronte di tale prova, i soci sono onerati di allegare e dimostrare elementi idonei a smentire la ricostruzione dell’Ufficio.
La sentenza impugnata è stata altresì censurata per non aver chiarito le ragioni di incongruenza delle deduzioni dei contribuenti in ordine alla riferibilità alla società dell’operazione di cessione, nonché per l’utilizzo di nozioni genericamente elusivo, quale l’“alternatività al perseguimento del risparmio fiscale”, che non risultava essere stata nemmeno contestata dall’Ufficio. Inoltre, il giudice d’appello aveva omesso di valutare la rilevanza del contenuto del p.v.c. del 2017, senza spiegare per quali motivi la situazione della società nel periodo d’imposta in rilievo fosse diversa da quella in esso tratteggiata.
L’accoglimento del terzo motivo ha determinato l’assorbimento dei primi due e della questione relativa allo ius superveniens in tema di sanzioni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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