Spettacolo viaggiante su area privata: illegittimo l’atto di indirizzo richiesto dal Comune (Cons. Stato n. 4203 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge n. 337/1968, nel prevedere che i Comuni compilino l’elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi e dello spettacolo viaggiante, va letto in combinato disposto con i commi successivi, che disciplinano la concessione delle aree inserite nell’elenco: istituto che presuppone la natura pubblica delle stesse. Ne consegue che l’elenco non può essere riferito alle aree di proprietà privata e che l’esercizio dell’attività su area privata non può essere subordinato a un previo atto di indirizzo della Giunta. I Comuni hanno l’obbligo di individuare aree pubbliche idonee, ma resta salva la possibilità di svolgere l’attività su aree private, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. È inoltre vietata l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento attraverso gli scritti difensivi.

Il Fatto

La società appellante ha presentato al SUAP, il 29 marzo 2023, una SCIA per la collocazione di giostre, dall’1 giugno al 25 settembre 2023, in un’area privata di sua proprietà sita nel territorio comunale. Il Comune ha dichiarato la SCIA irricevibile, rilevando che l’amministrazione non aveva adottato alcun atto di indirizzo che consentisse l’utilizzo delle aree private per lo svolgimento di tali attività.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso, ritenendo l’art. 9, comma 1, della legge n. 337/1968 riferibile a tutte le aree del territorio comunale, comprese quelle private, e giudicando l’area incompatibile con la destinazione urbanistica a verde pubblico. La società ha proposto appello; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello e ritiene fondata la censura sull’erronea interpretazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968. Il primo comma, che impone ai Comuni di compilare l’elenco delle aree comunali disponibili, deve essere letto insieme ai commi successivi, i quali disciplinano la concessione delle aree inserite nell’elenco, ne vietano la concessione se non incluse e la subconcessione, e demandano a un regolamento comunale le modalità di concessione, applicando il terzo comma alle aree demaniali.

Tale complesso normativo fa riferimento a un istituto che presuppone la natura pubblica delle aree. Non può quindi condividersi l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la locuzione del primo comma sarebbe riferibile indistintamente a tutte le aree del territorio comunale, comprese quelle di appartenenza privata. Né possono seguirsi i corollari che ne derivano, ossia che il Comune possa individuare aree compatibili con il PRG senza distinguere tra proprietà pubblica e privata e che rilevi solo l’inserimento nell’elenco, anche su istanza dell’interessato.

La ratio della legge, volta a consolidare e sviluppare i circhi e lo spettacolo viaggiante, riconosciuti di funzione sociale, è coerente con un’interpretazione che, da un lato, obbliga i Comuni a individuare anche aree pubbliche per consentirne l’esercizio e, dall’altro, fa salva la possibilità di esercitare l’attività su aree private, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia e delle ulteriori disposizioni di settore.

Emerge quindi l’illegittimità della declaratoria di irricevibilità fondata sulla mancata adozione dell’atto di indirizzo. Non vale a superarla l’argomento dell’incompatibilità dell’area con la destinazione a verde pubblico: le relative argomentazioni sono state esplicitate dal Comune esclusivamente nella memoria difensiva e non sono evincibili dal provvedimento impugnato. Secondo la consolidata giurisprudenza, richiamata anche con i precedenti Cons. Stato, V, n. 3632 del 2022, Cons. Stato, VII, n. 9458 del 2022 e Cons. Stato, III, n. 5959 del 2022, l’integrazione postuma della motivazione attraverso gli scritti difensivi è vietata, salvo ipotesi del tutto diverse, come la chiara intuibilità delle ragioni dalla parte dispositiva o la natura vincolata dell’attività.

Assorbite le ulteriori censure procedimentali, e in particolare quella relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, peraltro infondata vertendosi in ipotesi di SCIA, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è annullato il provvedimento di irricevibilità, salvo il potere del Comune di rideterminarsi alla luce dei principi espressi. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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