Spettacolo viaggiante su area privata e inserimento nell’elenco comunale (TAR Lazio n. 143 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, nel vietare la concessione di aree non incluse nell’elenco comunale delle aree disponibili per lo spettacolo viaggiante, va interpretato nel senso che la locuzione “aree comunali” comprende indistintamente tutte le aree rientranti nel territorio del Comune, anche di proprietà privata. Il criterio discriminante non è dunque l’appartenenza pubblica o privata del suolo, ma il suo inserimento nell’elenco. Il proprietario o operatore che intenda impiegare un’area privata non compresa nell’elenco deve chiederne l’inserimento; il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone l’idoneità sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell’impatto dell’attività sul contesto. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento finale quando il contenuto di questo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al SUAP del Comune di Terracina, tramite il portale “Impresainungiorno”, una comunicazione di inizio attività per la collocazione di giostre su un’area privata, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 25 settembre 2023. Il Dirigente del servizio, con atto del 5 maggio 2023, ha dichiarato la richiesta irricevibile e l’ha archiviata, rilevando che l’amministrazione non aveva adottato alcun atto di indirizzo che consentisse l’utilizzo di aree private per lo spettacolo viaggiante.

La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’assenza di una norma che subordini l’attività a un previo atto di indirizzo, la violazione dell’art. 1 della legge n. 27/2012 in materia di liberalizzazioni, il difetto di motivazione e l’inerzia del Comune nell’individuazione di aree pubbliche idonee. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il provvedimento è stato adottato in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, in ragione della manifesta irricevibilità della domanda. Il TAR ribadisce che l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non va letto in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo arrecato al privato: l’inosservanza non comporta l’automatica illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968. Entrambe le parti muovono dal presupposto che l’espressione “aree comunali” designi le sole aree di proprietà dell’ente. Il TAR ritiene invece che la locuzione comprenda tutte le aree del territorio comunale, comprese quelle private. Il Comune può quindi individuare aree compatibili con la destinazione di PRG e idonee a ospitare le installazioni, senza distinzione tra proprietà pubblica e privata.

Ne deriva il rigetto della tesi secondo cui la norma imporrebbe di reperire solo aree pubbliche e l’omesso richiamo alle private escluderebbe ogni limitazione. Ciò che rileva non è l’appartenenza del suolo, ma l’inserimento nell’elenco, possibile anche su istanza dell’interessato. La previsione dell’aggiornamento annuale dell’elenco trova giustificazione proprio nella sua attitudine a includere aree private su sollecitazione degli interessati. Il privato che voglia utilizzare un’area non elencata deve chiederne l’inserimento; il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone la destinazione urbanistica e l’impatto sul contesto, e di determinarsi.

Nel caso concreto l’area contrasta con la destinazione a verde pubblico, verde di rispetto e strada, come attestato dalle certificazioni richiamate. La realizzazione del parco divertimenti, con quattro domande ulteriori presentate sul medesimo lotto per complessivi mq. 3.126,80, è incompatibile con tale destinazione conservativa. Il TAR esclude inoltre che la pregressa autorizzazione per la stagione 2020 valga da precedente favorevole: essa rispondeva alla momentanea indisponibilità di altra area e riguardava un progetto di dimensioni ridotte.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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