Spettacolo viaggiante: aree private solo se inserite nell’elenco comunale (TAR Lazio n. 147 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, là dove impone ai Comuni di compilare e aggiornare almeno una volta all’anno l’elenco delle aree disponibili per le installazioni dello spettacolo viaggiante, va interpretato nel senso che la locuzione “aree comunali” comprende tutte le aree del territorio comunale, anche di proprietà privata. Ne consegue che l’esercizio dell’attività su area privata non è libero né subordinato a un previo atto di indirizzo della Giunta, ma richiede l’inserimento dell’area nell’elenco comunale. Il proprietario o operatore interessato deve chiedere l’inserimento e il Comune ha l’obbligo di valutare l’idoneità dell’area in sede di revisione periodica, sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell’impatto sul contesto. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’attività di spettacolo viaggiante, presentava tramite il portale SUAP una comunicazione di inizio attività per la collocazione di giostre, per la stagione estiva 2023, su un’area privata del Comune di Terracina. Il Dirigente del SUAP dichiarava la domanda irricevibile e la archiviava, rilevando che l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto di indirizzo che consentisse l’utilizzo delle aree private per tali attività.

La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’insussistenza di un obbligo di previo atto di indirizzo, la violazione della disciplina delle liberalizzazioni, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’inidoneità delle aree pubbliche individuate e l’omissione del preavviso di diniego. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sull’omesso preavviso di rigetto. Il provvedimento è stato adottato in forma semplificata in ragione della manifesta irricevibilità della domanda. L’istituto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 va poi interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo arrecato al privato: l’inosservanza non comporta l’automatica illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, richiamando sul punto il precedente del TAR Napoli, sez. V, n. 2957 del 2023.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968. Entrambe le parti leggevano la locuzione “aree comunali” come riferita alle sole aree di proprietà dell’ente. Il Collegio ritiene invece che essa indichi indistintamente tutte le aree del territorio comunale, comprese quelle private. Il Comune può quindi individuare aree compatibili con la destinazione di piano regolatore senza distinguere tra proprietà pubblica e privata.

Da ciò consegue il rigetto della tesi della ricorrente secondo cui l’omesso riferimento alle aree private escluderebbe qualsiasi limitazione su di esse. Ai fini dello svolgimento dell’attività non rileva l’appartenenza dell’area, ma il suo inserimento nell’elenco delle aree disponibili, che può avvenire anche su istanza dell’interessato. L’obbligo di aggiornamento periodico previsto dalla norma trova giustificazione proprio nella sua attitudine a includere aree private su sollecitazione dei proprietari.

Il Collegio afferma quindi un preciso riparto di oneri: l’interessato deve chiedere l’inserimento dell’area nell’elenco; il Comune, ricevuta la richiesta, ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone l’idoneità sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell’impatto sul contesto, e di determinarsi di conseguenza.

Nel caso concreto l’area contrasta con la destinazione a verde pubblico, verde di rispetto e strada. La realizzazione, anche temporanea, di un parco divertimenti risulta incompatibile con tale destinazione conservativa, tanto più considerato che la domanda si accompagnava ad altre quattro istanze per il medesimo lotto, per una superficie complessiva di mq. 3.126,80. La valutazione di inidoneità non è contraddetta dalla pregressa autorizzazione per la stagione 2020, riferita a un progetto di dimensioni ridotte. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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