Il diniego di condono non impugnato preclude la contestazione dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 85 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riesame che confermi il rigetto delle istanze di condono e che statuisca sull’irrilevanza della mancanza di un provvedimento espresso, se non impugnato, passa in giudicato e rende inammissibili le censure che, nel successivo giudizio sull’abuso, ripropongano le medesime questioni. Il consolidamento del diniego di sanatoria legittima l’esercizio del potere repressivo dell’abuso ed è presupposto dei successivi provvedimenti ablativi. In tema di acquisizione, l’area residua del lotto di modeste dimensioni e non edificata, già individuata nell’ordinanza di demolizione, costituisce pertinenza funzionale del fabbricato abusivo ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e non richiede specifica motivazione quando sia strettamente connessa all’utilizzo del manufatto.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione e i successivi provvedimenti di acquisizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria, relativi a un immobile realizzato abusivamente, deducendo con motivi aggiunti la invalidità derivata e la pendenza di un’istanza di condono che avrebbe impedito l’adozione ed esecuzione dei provvedimenti.
Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo formato il giudicato sul rapporto sostanziale per effetto di una precedente sentenza non impugnata in appello. Gli appellanti riproponevano i motivi di primo grado, sostenendo che sulla domanda di condono non sarebbe mai intervenuto un provvedimento espresso e che l’acquisizione dell’intero lotto sarebbe illegittima per difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. individua la questione centrale nella pendenza o meno dell’istanza di condono. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che i ricorrenti avevano presentato due istanze di sanatoria, la prima rigettata espressamente e la seconda oggetto di diniego comunicato, come attestato dalla stessa istanza di riesame del 2005, in cui si dava atto che entrambe le istanze erano state rigettate.
Il diniego di riesame, respinto dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, era stato impugnato davanti al TAR Sicilia, che si era pronunciato con una sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione. Tale pronuncia aveva compiutamente vagliato la legittimità del diniego concernente entrambe le istanze, statuendo espressamente sull’irrilevanza della mancanza di un provvedimento espresso sulla domanda ex legge n. 724/1994.
La Corte sottolinea che gli stessi ricorrenti, nell’istanza di autotutela del 2005, avevano riconosciuto l’esistenza dei provvedimenti di rigetto di entrambe le domande. Ne consegue che le censure incentrate sulla presunta assenza di un provvedimento espresso sono inammissibili, perché avrebbero dovuto costituire motivi di appello avverso quella decisione.
Quanto all’acquisizione dell’area di sedime, il motivo è infondato. L’area residua, di modeste dimensioni e non edificata, già individuata nell’ordinanza di demolizione, è pertinenza funzionale del fabbricato, destinata a spazi di servizio e necessaria agli scopi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La sua acquisizione è legittima e non richiede specifica motivazione, trattandosi di superficie limitata e proporzionata a definire l’area di ingresso e gli spazi circostanti. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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