Spettacolo viaggiante: diniego plurimotivato e accertamento dell’illegittimità (TAR Liguria n. 841 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di autorizzazione all’esercizio di attività di spettacolo viaggiante, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso, sebbene non satisfattivo, interrompe l’inerzia e rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda di annullamento diviene parimenti improcedibile quando le autorizzazioni rilasciate in esecuzione del decreto cautelare abbiano concretamente soddisfatto l’interesse azionato. La mera dichiarazione dell’interesse risarcitorio, anche in assenza di una domanda risarcitoria proposta nel giudizio di cognizione, impone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Tale accertamento va però negato quando il diniego sia sorretto da più autonome ragioni e le censure investano una sola di esse: la ragione non contestata è sufficiente a sostenere l’atto e a sottrarlo alla declaratoria di illegittimità.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale di spettacolo viaggiante chiedeva al Comune di poter installare alcune attrazioni in aree pubbliche del lungomare nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025. L’Amministrazione non concludeva il procedimento nel termine di trenta giorni e si limitava a comunicare i motivi ostativi, consistenti nell’indisponibilità di aree idonee.
Il ricorrente impugnava quindi il silenzio. Sopravveniva il diniego del responsabile del servizio, motivato con la mancanza degli allegati obbligatori e con l’inidoneità delle aree indicate. Il privato lo impugnava con motivi aggiunti. Il decreto monocratico n. 298 del 4 dicembre 2024 ordinava al Comune di reperire un’area idonea; seguivano le autorizzazioni per piazzale Europa, con le quali l’interessato installava le attrazioni. Il ricorrente confermava il superamento dei provvedimenti impugnati, insistendo per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori e per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’adozione del provvedimento espresso in risposta all’istanza, seppur non satisfattivo dell’interesse, ha interrotto l’inerzia della pubblica amministrazione. Il ricorso introduttivo avverso il silenzio è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Anche la domanda caducatoria proposta con i motivi aggiunti è divenuta improcedibile. Le autorizzazioni rilasciate in esecuzione del decreto cautelare hanno soddisfatto l’interesse azionato, consentendo concretamente l’installazione e il mantenimento delle attrazioni nel periodo richiesto, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.
Il Collegio esamina poi la domanda di accertamento dell’illegittimità. Pur non essendo stata proposta alcuna domanda risarcitoria né specificati i relativi presupposti, la mera dichiarazione dell’interesse risarcitorio, nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a., impone di procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in linea con Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8.
Nel merito la domanda non è fondata. Il diniego impugnato era sorretto da una motivazione articolata che evidenziava due autonome ragioni: la carenza dei documenti obbligatori a corredo dell’istanza e la mancanza dei presupposti per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Le censure si incentrano sulla sola seconda ragione, nulla essendo allegato per dimostrare l’illegittimità della prima. Ne consegue che, anche in caso di fondatezza delle doglianze sulla seconda, il provvedimento resterebbe sostenuto dall’autonoma ragione giustificatrice e si sottrarrebbe alla declaratoria invocata.
In considerazione dell’esito e della peculiarità della controversia, le spese sono integralmente compensate. Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, improcedibile la domanda caducatoria e respinge quella di accertamento.
Nota della Redazione
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