Stazione radio base su lastrico condominiale: titolo edilizio e vincolo paesaggistico (TAR Liguria n. 842 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo di disponibilità dell’immobile richiesto per il rilascio del permesso di costruire non deve necessariamente consistere in un diritto reale: è sufficiente un titolo obbligatorio derivante dal consenso del titolare del diritto reale sul bene, che legittima la società istante ex art. 11 d.P.R. n. 380/2001. Le doglianze relative a pretesi danni alle strutture condominiali sottostanti esulano dalla giurisdizione amministrativa. Gli impianti di teleradiocomunicazione, qualificati come opere di urbanizzazione primaria, sono ammessi in tutte le zone urbanistiche e non soggetti alle disposizioni del PUC su altezze massime e distanze, dettate per gli edifici e i loro ampliamenti volumetrici. Il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza; l’onere di dedurre in concreto il contrasto con la disciplina d’uso del territorio vincolato grava sul ricorrente.

Il Fatto

Il Comune di Genova ha rilasciato alla società telefonica il permesso di costruire 2 agosto 2022 n. 159 e la autorizzazione paesaggistica 4 luglio 2022 n. 342 per l’installazione di una stazione radio base su una torretta corrispondente al vano fine-corsa di un montacarichi dismesso, emergente dalla copertura di un edificio.

Due condomini e alcuni condomini hanno impugnato i titoli, dapprima in sede amministrativa dinanzi al Capo dello Stato e poi, in esito a opposizione, davanti al TAR. Hanno dedotto l’incidenza dell’opera sulle parti comuni e sulle strutture portanti, il contrasto con le norme di conformità del PUC in zona AC-IU, il difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica e l’erroneità della valutazione previsionale di impatto elettromagnetico posta a base del parere ARPAL.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio rileva che il torrino posto sul lastrico solare non è di proprietà condominiale, ma di proprietà esclusiva di un terzo, che lo ha concesso in usufrutto a una società e questa in locazione alla telefonica. Il consenso del titolare di un diritto reale integra un titolo di disponibilità dell’immobile, di natura obbligatoria ma sufficiente a fondare la legittimazione a chiedere e ottenere il titolo edilizio ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, in linea con Cons. Stato, Sez. II, n. 7523 del 2024. I ricorrenti non hanno fornito prova contraria ex art. 2697 cod. civ.; le questioni su sollecitazioni e spinte sulle strutture condominiali restano estranee alla giurisdizione amministrativa.

Sul secondo motivo, la realizzazione dell’impianto è conforme al PUC. L’art. 17, comma 4, delle Norme Generali richiama, nelle more del piano di organizzazione degli impianti, l’art. 11 L.R. Liguria n. 10/2012, che qualifica gli impianti di teleradiocomunicazione come opere di urbanizzazione primaria ammesse in tutte le zone urbanistiche, salvo il rispetto del regolamento comunale ex art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. Poiché tale regolamento non risultava approvato alla data del titolo, la disciplina speciale prevale su quella delle norme di conformità del PUC in tema di altezze e distanze.

Sul terzo motivo, la genericità è predicabile del ricorso, non dell’autorizzazione. Il sindacato sul giudizio paesaggistico è limitato a logicità, coerenza e completezza, secondo l’insegnamento di TAR Lombardia Milano, Sez. IV, n. 2661 del 2024. Le stazioni radio base, pur opere di pubblica utilità, soggiacciono in zona protetta al giudizio di compatibilità con la disciplina d’uso del territorio vincolato, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4810 del 2024. Nella specie l’ambito ricade tra le strutture urbane qualificate in regime di mantenimento ex art. 35 N.D.A. del P.T.C.P., e la disciplina puntuale vieta ampliamenti in altezza solo nei distacchi e nei giardini. L’intervento, di natura modesta, non integra un ampliamento in altezza, e i ricorrenti non hanno chiarito perché comprometta l’identità delle testimonianze tutelate.

Il quarto motivo è infondato e, in parte, inammissibile per genericità. La stessa relazione richiamata attesta valori di campo elettromagnetico entro i limiti di legge, poi elevati dall’art. 10 legge n. 214/2023. Un eventuale superamento successivo atterrebbe alla violazione del titolo, con obbligo di riportare l’impianto a conformità, non alla sua originaria illegittimità. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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