Spiaggia accessibile ai disabili: silenzio della Soprintendenza e poteri del Comune (TAR Puglia n. 1091 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004, spetta all’amministrazione procedente valutare autonomamente il progetto alla luce delle risultanze istruttorie, senza che il silenzio della Soprintendenza determini invalidità del provvedimento. Il difetto di istruttoria è deducibile solo con riferimento a pareri obbligatori e vincolanti, non a contributi facoltativi di altri enti. Il manufatto precario, a carattere temporaneo-stagionale, realizzato in materiale ligneo su area demaniale marittima, non è soggetto alle distanze minime dalle pareti finestrate previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Il sindacato sulle scelte tecniche e discrezionali dell’amministrazione è ammesso solo in presenza di profili di eccesso di potere.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili nelle vicinanze dell’area interessata, hanno impugnato la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2023 con cui il Comune di Porto Cesareo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per l’attrezzamento di un tratto di spiaggia libera accessibile ai diversamente abili, in attuazione della legge regionale n. 48/2018. Hanno chiesto l’annullamento anche dell’autorizzazione paesaggistica n. 74 del 16.09.2022 e del parere della Commissione locale per il paesaggio del 12.05.2022, oltre all’ostensione di documenti ex art. 116 c.p.a. e al risarcimento del danno.

Il ricorso si fondava su quattro censure: carenza di istruttoria, errata applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, violazione delle distanze minime e eccesso di potere per irrazionalità della scelta. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 343 del 23.06.2023. Il Comune, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione in rito, sollevata dal Comune, perché il gravame è infondato nel merito. Quanto al difetto di istruttoria, i ricorrenti si sono limitati a dedurre una generica carenza di apporti “fondamentali”, senza indicare i riferimenti normativi violati. Acquisiti i pareri dell’Ufficio Paesaggio, dell’Ufficio Urbanistica e dell’Autorità doganale, il Comune poteva procedere indipendentemente dai contributi non obbligatori e non vincolanti degli altri enti.

Nessun rilievo assume il richiamo agli artt. 5, 8 e 22 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, poiché la controversia riguarda beni demaniali già nella disponibilità del Comune. Quanto al Piano Regionale delle Coste, l’art. 8.12 delle NTA impone ai comuni costieri di rendere fruibili gli accessi al mare anche ai soggetti diversamente abili, con percorsi attrezzati: il progetto si pone in linea con tale disciplina.

Sul procedimento paesaggistico, il TAR ha ricostruito la sequenza: istanza del 27.04.2022, parere favorevole della Commissione locale del 12.05.2022, trasmissione alla Soprintendenza il 19.05.2022. La Soprintendenza non si è pronunciata nel termine di quarantacinque giorni. Ai sensi dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, le valutazioni paesaggistiche sono state legittimamente compiute dall’Ufficio Paesaggio comunale, che ha rilasciato l’autorizzazione n. 74/2022.

Il Collegio ha escluso che il progetto abbia subito modifiche strutturali o tecniche tali da alterare la percezione degli enti interpellati: il mutamento di ubicazione risulta dalla relazione istruttoria trasmessa alla Soprintendenza. La clausola contestata costituisce scelta tecnico-discrezionale, sindacabile solo per eccesso di potere, nella specie insussistente.

Quanto alle distanze, l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non si applica a un manufatto precario, temporaneo-stagionale, in legno su area demaniale. La doglianza sull’omessa valutazione di soluzioni alternative non ha formato oggetto di esame procedimentale e, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., è preclusa al giudice. Respinte anche la domanda risarcitoria, generica, e quella ex art. 116 c.p.a., avendo il Comune depositato tutti gli atti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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