Disconoscimento del bonifico e onere di allegazione della frode del cliente (ABF Collegio di Roma n. 1053 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento di un’operazione di pagamento disposta a distanza, il prestatore di servizi di pagamento ha l’onere di dimostrare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, senza malfunzionamenti delle procedure. Ove l’intermediario provi l’adozione di un sistema di autenticazione forte (SCA) conforme alla normativa, sul cliente grava un onere di allegazione delle circostanze che consentano di prospettare un’attendibile ipotesi alternativa di frode rispetto a quella dell’utilizzo imputabile al titolare. Le mancate o generiche allegazioni del ricorrente costituiscono un elemento valutabile dal Collegio, insieme ad altre circostanze, ai fini del riconoscimento della colpa grave.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della banca resistente, si accorge accedendo alla propria app che dal conto corrente era stato disposto, alle ore 11,35 del 28/5/2025, un bonifico istantaneo di € 1.125,00 a favore di un terzo. Afferma di non aver mai autorizzato l’operazione né di aver fornito i codici autorizzativi, e chiede il rimborso delle somme sottratte.
L’intermediario resiste eccependo che l’operazione è stata eseguita previa autenticazione SCA compliant, dal dispositivo in uso al ricorrente e senza enrollment di nuovi device, ipotizzando una truffa con collaborazione attiva del cliente. In repliche il ricorrente contesta l’onere della prova a proprio carico e riferisce di aver subito, il 15/5/2025, il furto del portafogli con la carta di debito associata al conto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis, osservando che l’operazione è successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 218/2017 e del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389, con efficacia delle misure di sicurezza a partire dal 14.09.2019. Trova quindi applicazione la disciplina dell’autenticazione forte del cliente, definita dall’art. 1, comma 1, lett. q-bis), d.lgs. n. 11/2010 come autenticazione basata su due o più elementi indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio richiama l’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, che pone a carico del prestatore l’onere di dimostrare l’avvenuta autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione, e l’art. 12, comma 2-bis, del medesimo decreto, secondo cui il pagatore non sopporta perdite se il prestatore non esige l’autenticazione forte.
Nel caso concreto l’intermediario ha documentato che l’operazione è stata eseguita tramite l’app, previo inserimento del codice statico P***ID, sistema già ritenuto conforme alla SCA (Collegio di Roma, decisione n. 318/2021), dal medesimo device utilizzato per precedenti operazioni non disconosciute. A fronte di ciò, il Collegio ritiene che l’intermediario abbia assolto al proprio onere.
Il Collegio afferma però un principio ulteriore: ferma l’allocazione dell’onere della prova, il ricorrente ha un onere di allegazione delle circostanze che offrano almeno un’attendibile ipotesi alternativa rispetto a quella dell’utilizzo imputabile al titolare (Collegio di Roma, decisione n. 10723/19). Nel caso di specie le allegazioni sono risultate generiche e non contestualizzate: la denuncia è stata sporta il giorno stesso, mentre il furto della carta è stato riferito solo in repliche, senza chiarire se fosse stato presentato disconoscimento. Tali mancanze, unite alla prova dell’autenticazione, fondano il convincimento sulla colpa grave del ricorrente (Collegio di Roma, decisione n. 8058/2022).
Il Collegio respinge quindi il ricorso, non ravvisando profili di responsabilità dell’intermediario.
Nota della Redazione
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