SRB, decorrenza decadenza dall’inizio lavori percepibile e non dal civico errato (Cons. Stato n. 437 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando si contesta l’an della realizzazione di un impianto di telefonia e non il quomodo dell’opera assentita, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dall’inizio dei lavori, purché la realizzazione sia percepibile nella sua natura e destinazione. La rettifica del numero civico contenuta nel titolo autorizzatorio non incide sulla decorrenza del termine, allorché i due civici accedano al medesimo sito e la localizzazione progettuale non sia mai mutata. Il cartello di cantiere e l’accessibilità dell’area costituiscono elementi di prova della conoscenza dell’intervento.
Il Fatto
Nel marzo 2024 un operatore presentava a Roma Capitale istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per realizzare un impianto di telecomunicazioni. Si formava il titolo per silenzio assenso e l’operatore comunicava l’inizio lavori. A seguito di segnalazioni dei residenti, la Polizia locale accertava che l’impianto era collocato al civico 77 e non al civico 94 indicato nell’istanza; seguiva rettifica.
Alcuni proprietari e residenti impugnavano l’assenso tacito con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria. Due operatori proponevano appello, deducendo tra l’altro la tardività del ricorso di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via prioritaria la tempestività del ricorso, rilevando che il termine non può decorrere dalla comunicazione di inizio lavori, non essendo a quella data documentato lo stato dei luoghi, né dalla richiesta di accesso del 17 ottobre 2023, rispetto alla quale il ricorso sarebbe stato tempestivo.
La Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nell’attività edilizia, il termine decadenziale decorre dall’inizio dei lavori quando si sostenga che nessun manufatto potesse essere edificato sull’area, ovvero dal completamento o dal grado di sviluppo degli stessi quando si contesti il quomodo e sia palese l’esatta dimensione e finalità dell’erigendo manufatto (Cons. Stato, Sez. II, n. 3147 del 2024).
Nel caso concreto la contestazione dei ricorrenti è riferita all’an: la diversa localizzazione invocata mira a impedire in radice la realizzazione dell’impianto presso le abitazioni. Pertanto il termine decorre dall’inizio dei lavori come percepito, e cioè dal 9 ottobre 2023, data del sopralluogo accertata in via istruttoria. Il termine spirò il 6 febbraio 2024, mentre la notifica del ricorso straordinario avvenne il 12 febbraio successivo.
La Corte ritiene irrilevante la rettifica del civico: i due civici accedono al medesimo sito e i lavori furono eseguiti in conformità alla localizzazione assentita, mai modificata. Il cartello di cantiere, con i dati identificativi dell’impianto, e l’accessibilità dell’area confermano la consapevolezza degli appellanti. Ne consegue l’infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale e comunitaria, fondati su una realizzazione in luogo diverso da quello indicato nel titolo.
Gli appelli sono accolti e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato irricevibile; i motivi riproposti ex art. 101 c.p.a. restano assorbiti. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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