Quote latte, prescrizione decennale sul capitale e quinquennale sugli interessi (Cons. Stato n. 432 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel prelievo supplementare dovuto per il superamento delle quote latte il credito per capitale è assoggettato alla prescrizione decennale ordinaria, non costituendo prestazione periodica, e non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 1, Regolamento CE n. 2988/95. Il credito per interessi integra invece un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e resta sottoposto al termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., che opera come norma speciale rispetto alla sorte capitale. Ne consegue che gli atti interruttivi riferiti al capitale non impediscono il maturare della prescrizione degli accessori. In sede di appello i documenti attestanti la formazione di un giudicato e quelli relativi all’eccezione di giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio, sono ammissibili anche se non prodotti in primo grado nonostante l’ordine istruttorio, salvo che la parte non abbia ricevuto la comunicazione dell’ordinanza istruttoria.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola impugnava due intimazioni di pagamento emesse nell’ottobre 2021 dall’agente della riscossione, con le quali gli si chiedeva il pagamento di complessivi € 329.065,08 e € 414.887,10 a titolo di prelievo latte, interessi di mora e oneri di riscossione, per le annate 1997, 1998, 2005 e, rispettivamente, 2001, 2002 e 2003. Le intimazioni si fondavano su due cartelle di pagamento, asseritamente notificate nel 2015 e nel 2008.
Il TAR per il Veneto, dopo un’ordinanza istruttoria con cui aveva imposto alle amministrazioni di produrre le cartelle e la prova delle notifiche e degli atti interruttivi, rilevava che tale prova non era stata acquisita, accoglieva l’eccezione di prescrizione e annullava le intimazioni. Proponeva appello l’AGEA, chiedendo l’ammissione di nuovi documenti e la riforma della sentenza; l’appellato riproponeva i motivi di primo grado non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ammette i documenti prodotti in appello dall’appellante. La Sezione, richiamando la propria sentenza n. 271 del 13 gennaio 2026, ribadisce che i documenti attestanti la formazione di un giudicato devono sempre essere acquisiti, per evitare il contrasto tra giudicati e il rischio di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.; l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a. Nel caso concreto l’AGEA non era costituita in primo grado e non risulta destinataria della comunicazione dell’ordinanza istruttoria, sicché tutti i documenti sono ammissibili.
Essi dimostrano che per le annate in contestazione sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione decennale del capitale, l’ultimo risalente al 2019, con conseguente decorrenza ex novo del termine dai passaggi in giudicato. Il capitale non era dunque prescritto alla data di notifica delle intimazioni impugnate.
Diversa è la sorte degli interessi. Alla notifica delle intimazioni del 2019 era già decorso il termine quinquennale, ricominciato a decorrere dal 26 giugno 2013 e compiutosi il 25 giugno 2018. La Sezione consolida l’orientamento espresso dalla sentenza n. 3103 dell’11 aprile 2025, richiamando Cass. civ., Sez. V, n. 13781 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 22281 del 2022: la norma sugli interessi è speciale e si applica a tutte le categorie di accessori. I precedenti invocati dall’appellante non sono chiari sul punto e paiono riferirsi al solo capitale.
Respinte le censure riproposte — difetto di motivazione e mancata allegazione della cartella, indeterminatezza del calcolo degli interessi, contrasto con il diritto eurounitario e mancata compensazione con i premi PAC, quest’ultima priva di prova — la Corte accoglie l’appello nei limiti della quota capitale, respinge il ricorso di primo grado per la parte corrispondente, conferma la sentenza sul capo relativo agli interessi e compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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