Inammissibilità del ricorso tributario come extrema ratio: obbligo del giudice di ordinare l’esibizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 6113 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente decidendo nel merito, è onerata di proporre impugnazione sul punto nel grado successivo, determinandosi altrimenti il giudicato interno. La tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo onere del contribuente dimostrare la conoscenza dell’atto. Tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività costituisce extrema ratio: ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, ove sorgano contestazioni, il giudice ha l’obbligo di ordinare l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti, potendo dichiarare l’inammissibilità solo in caso di inottemperanza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un sollecito di pagamento emesso dalla società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese. La Corte di giustizia tributaria di primo grado dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
La società proponeva appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’impugnazione, dichiarando però l’inammissibilità dell’originario ricorso per un diverso motivo, ossia la ritenuta tardività rispetto al termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto che parte ricorrente non avesse provato la tempestiva proposizione del ricorso mediante l’allegazione della notifica dell’atto impugnato. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente lamentava la violazione degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’atto non riportava data certa di ricezione, essendo stato trasmesso a mezzo posta privata, e che la questione della tempestività fosse coperta da giudicato per omessa impugnazione incidentale della pronuncia di primo grado.
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la formazione del giudicato implicito. Richiamando le Sezioni Unite n. 24172 del 2025, ha affermato che la parte interessata a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, non pronunciato dal giudice di primo grado, è onerata di proporre impugnazione sul punto, con conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c. Ha inoltre ricordato che, in tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, essendo onere del contribuente dimostrare il rispetto del termine perentorio.
Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. Richiamando il proprio precedente del 2020, n. 25107, nonché la successiva pronuncia n. 27257 del 2025, ha evidenziato come la norma imponga al giudice, ove sorgano contestazioni, di ordinare l’esibizione degli originali degli atti, rappresentando una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità, da intendersi come extrema ratio.
I giudici di appello, pertanto, avrebbero dovuto prima ordinare alla ricorrente di produrre la documentazione attestante la tempestività del ricorso e solo in caso di inottemperanza dichiararne l’inammissibilità. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuova valutazione attenendosi ai principi enunciati e dando corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, d.lgs. cit.
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