Contributo alluvione e istanza tardiva: rileva la cessazione dello stato di emergenza (TAR Sicilia n. 1674 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo previsto dall’art. 3, comma 1, OPCM n. 3825/2009 non ha natura di ristoro del danno né di sovvenzione, ma di primo aiuto assistenziale volto a favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate. La sua funzione teleologica impedisce di ritenere rituale l’istanza presentata dopo la cessazione dello stato di emergenza e dopo l’individuazione della Regione quale amministrazione ordinariamente competente. Gli atti della commissione di valutazione, organo privo di potestà decisoria, non definiscono il procedimento e non ingenerano alcun affidamento qualificato in capo ai richiedenti. Il vizio di disparità di trattamento non è deducibile quando si invochi l’estensione di una posizione riconosciuta ad altri in modo illegittimo, né un provvedimento legittimo diviene viziato per un difforme modus operandi seguito in passato.
Il Fatto
A seguito dell’alluvione che il 1° ottobre 2009 colpì il villaggio di Giampilieri, nel territorio di Messina, i ricorrenti — proprietari di un immobile danneggiato — presentarono in data 31 ottobre 2013 l’istanza per ottenere il contributo di cui all’art. 3, comma 1, OPCM n. 3825/2009. La commissione di valutazione, in data 4 aprile 2018, ritenne ammissibile l’erogazione per la somma di euro 12.000,00, ridotta al 70 per cento, pari a euro 8.400,00; i richiedenti trasmisero poi la documentazione per la liquidazione, comprensiva dell’accettazione dell’importo.
Con nota del 9 agosto 2018 il Dipartimento avviò il procedimento di rigetto, poi sfociato nella disposizione n. 1036 del 30 gennaio 2019, che negò il contributo ritenendo l’istanza tardiva. I ricorrenti impugnarono l’atto davanti al TAR Sicilia, chiedendo altresì il riconoscimento del diritto alla liquidazione di euro 8.400,00. Il Collegio, all’udienza del 22 aprile 2024, ha sollevato ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. possibili profili di difetto di giurisdizione, invitando le parti a discuterne.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa, richiamando Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 18 gennaio 2022, n. 81. Nel merito, il Collegio ricostruisce la ratio della disposizione: già la soppressione, ad opera dell’OPCM n. 3865/2010, dei termini “distrutte” e “distrutta” evidenzia lo scopo di agevolare la celere riparazione del bene, per favorire il “rapido rientro” e il ritorno alle normali condizioni di vita. Lo stesso dato cronologico — istanza presentata a quattro anni dall’evento — rende dubbia la ritualità della domanda.
Il provvedimento impugnato è tuttavia esente dai vizi denunciati. Richiamando Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 17 ottobre 2017, n. 833, il Tribunale condivide l’interpretazione secondo cui, con la cessazione dello stato di emergenza e con l’OCDPC n. 35 del 3 gennaio 2013, sono venute meno le esigenze straordinarie che giustificavano il beneficio. Il contributo non è ristoro né sovvenzione, ma primo aiuto assistenziale: l’istanza è quindi tardiva rispetto alla sua funzione.
Il Collegio esclude che la commissione di valutazione abbia “riconosciuto” il contributo, svolgendo essa una funzione meramente istruttoria. I suoi atti esprimono valutazioni su ammissibilità, completezza e quantificazione, ma sono privi di efficacia esterna e di definitività: non essendo organo di amministrazione attiva, non potevano ingenerare alcun legittimo affidamento.
Quanto alla contabilità speciale aperta per diciotto mesi dall’OCDPC n. 35 del 2013, il richiamo è inconferente: il comma 2 dell’ordinanza riferisce gli interventi a quelli già finanziati e contenuti in rimodulazioni approvate alla data di adozione, nonché alla ricognizione delle procedure in corso. Tale dato letterale non è compatibile con un’istanza presentata solo il 31 ottobre 2013.
Sul secondo motivo, la disparità di trattamento non sussiste: per costante indirizzo, richiamato da Cons. Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8598, il vizio non è deducibile quando si rivendichi l’applicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo; l’errore non costringe l’Amministrazione a perseverare. L’Avvocatura ha inoltre documentato l’avvio di procedimenti di autotutela per rimuovere le concessioni relative a istanze tardive. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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