Silenzio sul procedimento di VIA e perentorietà dei termini ambientali (TAR Sardegna n. 727 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, dettati dagli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, T.U.A. e il loro superamento integra gli estremi del silenzio-inadempimento. Il criterio di priorità nell’esame dei progetti fondato sulla maggiore potenza installata, previsto dall’art. 8, comma 1, T.U.A., non legittima di per sé il mancato rispetto del termine di conclusione per le istanze di potenza inferiore, in assenza di un provvedimento organizzativo che ne declini in concreto portata ed effetti. Il parere negativo reso dalla Soprintendenza non elide l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero, dovendosi comunque procedere alla valutazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina agli organi competenti di provvedere secondo la scansione temporale stabilita.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 5 aprile 2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza 41,84 MWp, con opere di connessione, da realizzarsi in Sardegna. Il Ministero pubblica la documentazione e avvia la consultazione pubblica, conclusasi il 26 novembre 2022. La Commissione tecnica non rende il proprio parere nei termini; la Soprintendenza speciale per il PNRR esprime invece parere negativo il 21 aprile 2023.
Decorsi i termini procedimentali senza provvedimento conclusivo, la società invia solleciti e una diffida nel maggio 2024, rimasta inevasa. Propone quindi ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a concludere il procedimento. Il Ministero eccepisce l’ordine di priorità per potenza e l’asserito effetto interruttivo del parere negativo della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è pacifico il superamento dei termini di cui all’art. 25 T.U.A. senza conclusione del procedimento. Richiamando la disciplina dei commi 2-bis e 7, il Tribunale ribadisce che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori e che, una volta esaurita la consultazione, il Ministero è tenuto a provvedere entro scansioni precise, attivandosi altrimenti il potere sostitutivo.
Quanto alla difesa fondata sull’art. 8, comma 1, T.U.A., la Sezione aderisce all’orientamento consolidato: il criterio di priorità basato sulla maggiore potenza non può da solo legittimare il mancato rispetto dei termini per le altre istanze. In assenza di un provvedimento generale che declini in chiave attuativa la soglia di priorità, non è sostenibile una sorta di sospensione a tempo indeterminato dei procedimenti relativi ai progetti di potenza inferiore. Il numero elevato di istanze in valutazione impone misure organizzative interne e non può ridondare a danno del privato.
Il Tribunale richiama sul punto l’orientamento di altri TAR e la posizione assunta dal Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882, che in sede cautelare ha escluso la legittimazione del mero criterio di priorità a giustificare lo sforamento dei termini. Respinta anche l’eccezione dell’isolato precedente di segno contrario.
Quanto al parere negativo della Soprintendenza, i giudici osservano che l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25 prevede che, anche in caso di pareri negativi o di dissenso, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Il parere contrario, quindi, non chiude l’iter né esonera il Ministero dall’obbligo di pronuncia espressa, restando possibile l’attivazione della procedura di composizione del contrasto.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina alla Commissione tecnica la predisposizione dello schema di provvedimento entro 60 giorni, al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo nei successivi 60 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, al Capo del Dipartimento l’adozione dei provvedimenti quali titolare del potere sostitutivo entro i successivi 90 giorni. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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