Valutazione tecnica dell’offerta e onere di allegazione dei calcoli nel disciplinare (TAR Sicilia n. 2492 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone di calcolare scientificamente i vantaggi ambientali, a pena di nullità della valutazione, va interpretata nel senso di riferirsi ai soli criteri o sub-criteri per i quali una metodologia di calcolo risulti effettivamente necessaria. Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in ordine all’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza manifesta o dell’errore macroscopico. Il concorrente che contesti l’attribuzione dei punteggi ha l’onere di dimostrare l’incidenza concreta del dedotto vizio sull’esito della gara. Il ricorrente che non ottenga l’annullamento dell’aggiudicazione non ha interesse all’esame del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario.

Il Fatto

Un consorzio stabile ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da un’Autorità di Sistema Portuale per un accordo quadro relativo a interventi infrastrutturali nei sedimi portuali, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti di gara e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.

Il ricorrente si è classificato secondo, con un distacco di poco inferiore ai nove punti. Ha contestato l’attribuzione del punteggio massimo ai sub-criteri B2 e C2, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicatario fosse priva di calcoli, relazioni tecniche e dimostrazioni oggettive e che, in applicazione della legge di gara, dovesse essere valutata con punteggio nullo. La stazione appaltante e il raggruppamento aggiudicatario hanno resistito, quest’ultimo proponendo ricorso incidentale avverso l’ammissione e la valutazione dell’offerta del consorzio ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il contenuto del disciplinare. Per il criterio B2 era previsto che i vantaggi ambientali fossero calcolati scientificamente, con metodologie attendibili e riconosciute a livello europeo, e che fosse attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati o di carenza dell’allegato di calcolo dimostrativo. Analoga previsione era dettata per il criterio C2.

La ricorrente ha dedotto l’incompletezza dell’offerta su specifiche sub-voci di entrambi i criteri. Il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione metodologica del disciplinare debba essere letta in senso restrittivo, e cioè riferita alle sole ipotesi in cui una metodologia di calcolo risulti necessaria. Per le sub-voci contestate tale necessità è stata esclusa, con la conseguenza che l’offerta dell’aggiudicatario non poteva essere valutata con punteggio nullo.

Il Collegio ha poi verificato la documentazione prodotta. Per il criterio B2 l’offerta risultava supportata da calcoli basati su norme internazionali EN 16258 e su metodologie riconosciute. Per il criterio C2 le schede tecniche e gli allegati richiamavano prodotti con certificazione EPD, con indicazione di un miglioramento della trasmittanza termica dei divisori perimetrali e della conseguente riduzione delle emissioni. Il Tribunale ha quindi concluso che le contestazioni di parte ricorrente non coglievano un vizio dell’offerta.

Né sono emersi, secondo il Collegio, profili di conclamata irragionevolezza idonei a consentire il sindacato di merito sui punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice. Il ricorso principale è stato pertanto giudicato infondato in relazione alla censura di inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicatario.

Da tale esito il Tribunale ha fatto discendere la carenza di interesse all’esame del ricorso incidentale, con il quale l’aggiudicatario aveva contestato l’ammissione e la valutazione dell’offerta del consorzio ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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