Silenzio sul PAUR e termini perentori dell’art. 27 bis (TAR Puglia n. 498 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione provinciale sull’istanza di provvedimento autorizzativo unico regionale è illegittimo quando il procedimento disciplinato dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 non rispetta la scansione temporale ivi prescritta, di natura perentoria. Accertata la violazione dei termini, il giudice amministrativo ordina all’ente l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le difficoltà organizzative dell’ente e la mole delle istanze non escludono l’illegittimità del ritardo, ma possono giustificare la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 15 febbraio 2022 istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in territorio comunale, su terreni a destinazione agricola. Il procedimento si è fermato dopo l’istruttoria preliminare e la pubblicazione dell’avviso pubblico per le osservazioni. La conferenza di servizi è stata più volte rinviata in prossimità della data fissata.

La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Provincia e per la condanna alla conclusione del procedimento, con nomina di un commissario ad acta. La Provincia si è costituita eccependo l’infondatezza, invocando l’incolpevolezza del ritardo. La Regione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il silenzio come manifestamente illegittimo per contrasto con i termini prescritti nel modulo procedimentale dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006. La norma reca una precisa scansione temporale, nella specie del tutto disattesa.

La stessa difesa provinciale riconosce il carattere perentorio dei termini, ammettendo il mancato rispetto non solo delle scadenze previste dalla norma ma dell’intero impianto della procedura. Il Tribunale ritiene sufficiente la ricostruzione della sequenza degli atti per sostenere la conclusione.

L’istanza è stata presentata il 15 febbraio 2022, sicché il procedimento si sarebbe dovuto concludere nel novembre 2022. Anche dopo la pubblicazione della legge regionale n. 26 del 7.11.2022, invocata dalla difesa dell’ente, il procedimento non è progredito. Alla data della decisione nessun provvedimento risultava adottato e la conferenza di servizi era fissata al 25 marzo 2024.

Accertata la palese violazione dei termini, il ricorso è accolto. Il Tribunale condanna l’ente all’adozione di un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione e nomina commissario ad acta il Prefetto, o suo delegato, che dovrà provvedere entro ulteriori novanta giorni su istanza di parte.

Le difficoltà organizzative dell’ente, a fronte della dichiarata mole di istanze omologhe, giustificano la compensazione delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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