Diffida per emissioni fuggitive e giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie (TAR Marche n. 136 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida prevista dall’art. 29-decies, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 presuppone l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e non richiede il superamento dei valori limite di emissione. Le prescrizioni impartite in sede di tavolo tecnico, per una lavorazione straordinaria autorizzata in via cautelare, integrano quelle dell’A.I.A. e del PMC compatibili con l’attività, senza che l’art. 29-sexies, comma 7, del T.U.A. le renda inapplicabili. L’operatore esperto è tenuto a collocare i presidi di confinamento in modo idoneo anche in presenza di vento e a richiedere chiarimenti in caso di dubbio. L’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione fondata sulla legge n. 689/1981 esula dalla giurisdizione amministrativa e va proposta davanti al giudice ordinario, non valendo a radicarla la mera connessione fattuale con gli atti di diffida.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva a Macerata un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in forza di A.I.A. rilasciata nel 2014. Il 6 luglio 2018 un incendio colpì lo stabilimento, interessando in particolare i capannoni B e C e risparmiando la campata A. Dopo la sospensione dell’autorizzazione e la dichiarazione di inagibilità, la società presentò il piano di ripristino, approvato nel gennaio 2019, e ottenne in sede cautelare l’autorizzazione al pretrattamento dei rifiuti combusti presso la campata A.
Il 7 dicembre 2018 un tavolo tecnico impartì prescrizioni sul confinamento della campata A e sulle verifiche di captazione. Il 22 dicembre 2018 un sopralluogo congiunto rilevò emissioni odorigene all’esterno, teli in PVC non fissati e fluttuanti per il vento, fori sulla copertura e portata ridotta dell’aspirazione. La Provincia adottò quindi la diffida n. 542/2018, poi revocata nel febbraio 2019; ARPAM redasse il verbale di contestazione e la Provincia emise l’ordinanza-ingiunzione nel settembre 2023. La società impugnò gli atti con ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il riparto di giurisdizione sui motivi aggiunti. Poiché sia il verbale ARPAM sia l’ordinanza-ingiunzione richiamano espressamente la legge n. 689/1981, la cognizione spetta al giudice ordinario. La connessione fattuale con la diffida non radica la giurisdizione amministrativa, perché l’art. 29-decies, comma 9, del T.U.A. distingue le sanzioni pecuniarie dalle sanzioni amministrative “pure” di sospensione e revoca dell’A.I.A.; la diffida, del resto, non costituisce propriamente una sanzione, essendo finalizzata alla conservazione dell’autorizzazione.
Nel merito del ricorso introduttivo, il Collegio rileva che la diffida si fonda su due presupposti autonomi: la violazione delle prescrizioni del tavolo tecnico e quella dell’A.I.A. Poiché le prescrizioni del tavolo tecnico hanno espressamente richiamato l’A.I.A. e il PMC, in particolare per la portata di targa degli impianti, esse ne hanno integrato il contenuto per la specifica attività autorizzata in via cautelare. Ne deriva che le violazioni accertate il 22 dicembre 2018 riguardano tanto l’una quanto le altre.
Quanto alla funzione dei teli in PVC, il Tribunale esclude che l’A.I.A. imponga un obiettivo di zero emissioni, ma ritiene che il gestore dovesse comunque adottare misure di confinamento idonee a evitare il più possibile la propagazione degli odori. I teli andavano fissati ai muri e i fori sulla copertura chiusi, anche in assenza di specifica prescrizione: la società non ha adempiuto all’obbligazione di mezzi. Le condizioni meteo del 22 dicembre, di vento “teso” e “forte”, non erano estreme e non integrano il caso fortuito o la forza maggiore.
Il richiamo all’art. 29-sexies, comma 7, del T.U.A. è giudicato neutro: la norma riguarda situazioni non ordinarie ma prevedibili ex ante, non eventi imprevedibili come l’incendio, per i quali le misure vanno adottate ad hoc. Le prescrizioni erano chiare per un operatore esperto, e in caso di dubbio la società avrebbe dovuto chiedere chiarimenti. L’istruttoria svolta prima della revoca, con l’acquisizione dei pareri tecnici, è legittima e non configura alcun procedimento atipico né aggravamento. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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