Attivazioni non richieste di forniture energetiche e culpa in vigilando del professionista (TAR Lazio n. 9978 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore della fornitura di energia elettrica e del gas, le attivazioni non richieste di contratti poste in essere da agenti del professionista integrano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 26, lett. f), cod. consumo, ascrivibile al professionista per violazione dello standard di diligenza professionale qualificata sotto i profili della culpa in eligendo e della culpa in vigilando. I reclami e le segnalazioni dei consumatori costituiscono elementi probatori idonei, quando numerosi e convergenti, a fondare l’accertamento dell’illecito, senza che sia richiesta una prova diretta del singolo episodio. Il termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 14 l. n. 689/1981 non decorre dalla ricezione della prima segnalazione, ma dal momento in cui l’Autorità acquisisce la piena conoscenza della serialità e della rilevanza sistemica dell’illecito.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore multi-business del settore energetico, impugnava il provvedimento con cui l’AGCM aveva accertato una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 26, lett. f), cod. consumo, consistita in attivazioni non richieste di contratti di fornitura di energia elettrica e gas da parte di agenti della società, irrogando una sanzione di euro 1.000.000. L’Autorità fondava la responsabilità della società sull’omessa vigilanza dell’operato degli intermediari, valorizzando il numero di reclami e l’inidoneità delle misure di controllo adottate.
Il ricorso era sostenuto da quattro motivi: la tardività dell’avvio del procedimento sanzionatorio; l’insussistenza della culpa in vigilando per l’adozione di un sistema di presidi preventivi; il difetto di istruttoria e di prova; l’illegittimità della quantificazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo. Sul dibattuto tema della decorrenza del termine della fase pre-istruttoria, il Collegio ha rilevato che, anche aderendo all’orientamento che applica il termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, l’avvio del procedimento (15 giugno 2022) è intervenuto nei termini, poiché il dies a quo va individuato nel momento in cui l’Autorità ha acquisito piena contezza della serialità del fenomeno — a partire dal maggio 2022 — e non nella prima segnalazione isolata. Il periodo precedente, caratterizzato da segnalazioni frammentarie, rientra nella fisiologica fase di valutazione preliminare. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenze 30 gennaio 2025, cause C-511/23 (Caronte & Tourist) e C-510/23 (Trenitalia), che escludono una lettura formalistica del fattore temporale.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama i principi consolidati del Consiglio di Stato (tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2023, n. 9566 e 31 ottobre 2023, n. 9376), chiarendo che la pratica scorretta richiede la violazione della diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore. Nel mercato dell’energia, caratterizzato da asimmetria informativa e tecniche di vendita “push”, è legittimo pretendere dal professionista uno standard di diligenza rafforzata, esteso alla selezione e al controllo della rete di vendita.
La responsabilità ascritta alla società non configura una responsabilità oggettiva per fatto altrui, ma trova fondamento nella violazione degli obblighi di diligenza sotto i profili della culpa in eligendo e in vigilando. L’efficacia della c.d. check call, introdotta solo in un secondo momento e capace di intercettare numerosi contratti privi di consenso, dimostra — in chiave controfattuale — che il presidio avrebbe potuto e dovuto essere adottato ab origine come misura preventiva.
Sul terzo motivo, il TAR ribadisce che i reclami dei consumatori costituiscono elementi probatori pienamente idonei — specie se numerosi, convergenti e confermati da evidenze documentali e riscontri ispettivi — e che la mancata acquisizione di una prova diretta del singolo episodio non inficia l’accertamento. La censura relativa alla valorizzazione dei controlli successivi è infondata, poiché l’Autorità li ha utilizzati solo in chiave dimostrativa dell’inadeguatezza dell’assetto preventivo.
L’ultima censura, sulla quantificazione della sanzione, è infondata. La determinazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’Autorità, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. L’AGCM ha applicato i criteri dell’art. 11 l. n. 689/1981, richiamati dall’art. 27, comma 13, cod. consumo, dando conto della gravità, della durata e delle condizioni economiche della società. Le misure correttive sono state considerate come attenuanti, ma non potavano avere effetto esimente, trattandosi di interventi successivi al consolidarsi del fenomeno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.