Stazione radio base: prevale il procedimento unico del codice delle comunicazioni (TAR Puglia n. 1373 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le stazioni radio base, sono soggette al procedimento unico disciplinato dal D. Lgs. n. 259/2003, che assorbe anche le valutazioni edilizie e prevale sulla disciplina del d.P.R. n. 380/2001. Non è pertanto necessario il permesso di costruire, né rilevano a tal fine la consistenza e le dimensioni dell’impianto o la sua qualificazione come “microimpianto”, espressione che il codice correla alla potenza del segnale e non alle dimensioni. Il titolo abilitativo si perfeziona per silenzio-assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza provvedimento di diniego, e la sua formazione non può essere condizionata da oneri documentali o fiscali aggiuntivi, come la registrazione del contratto con la proprietà del terreno. Il potere inibitorio e repressivo della P.A. deve essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, mentre l’autotutela richiede la comunicazione di avvio del procedimento, la motivazione sull’interesse pubblico e il rispetto del termine di dodici mesi.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato nel giugno 2022 un’istanza al SUAP comunale per realizzare una stazione radio base, con potenza inferiore a 5 watt, e ha poi autocertificato il titolo unico ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003, ritenendo formatosi il silenzio-assenso. L’impianto è stato completato nel novembre 2022 e, con nota dell’11.11.2022, il Comune ne aveva riconosciuto la legittimità.
A distanza di tempo, sulla base della richiesta di un cittadino e di un precedente del Tribunale, l’ente ha ritenuto l’opera qualificabile come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, e ha adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. Ha poi emesso il provvedimento SUAP di inefficacia dell’autocertificazione e di divieto di prosecuzione dell’attività. La società ha impugnato entrambi gli atti con due ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il procedimento unico del codice delle comunicazioni è destinato a prevalere sulla disciplina edilizia, restando salva la piena applicabilità delle norme paesaggistiche. Se si richiedesse un separato permesso di costruire, dipendente da valutazioni discrezionali sulle dimensioni dell’impianto, il meccanismo del silenzio-assenso sarebbe vanificato nelle esigenze di celerità e semplificazione.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 222 del 9.1.2023, che ha enunciato il principio di unicità del procedimento, nel quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza attivazione di un secondo procedimento autonomo. Ribadisce inoltre che gli impianti trasmissivi, per le loro caratteristiche, non sono assimilabili alle strutture e ai manufatti edilizi e non soggiacciono ai limiti previsti per questi ultimi.
Ne consegue che non è necessario acquisire il permesso di costruire per la stazione radio base, neppure in ragione della consistenza o della tipologia delle strutture: trova applicazione lo speciale e prevalente regime autorizzatorio del codice. L’ordinanza di demolizione risulta peraltro adottata quando il titolo si era già perfezionato per silenzio-assenso, non avendo l’Amministrazione adottato alcun diniego entro novanta giorni.
Il Collegio esclude rilievo alla denominazione di “microimpianto”, correlata alla potenza e non alle dimensioni, e ritiene irrilevante l’omessa registrazione del contratto con la proprietà del terreno, aspetto fiscale non previsto dalla legge per la formazione del titolo per silentium. Quanto al secondo ricorso, il provvedimento SUAP è stato adottato oltre i termini: ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 8 bis della legge n. 241/1990, i poteri inibitori e repressivi vanno esercitati entro sessanta giorni. Il Comune non ha inoltre esercitato l’autotutela, non risultando annullata l’autorizzazione tacita, e ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento e la motivazione sull’interesse pubblico. I ricorsi sono accolti, con annullamento degli atti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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