Astensione obbligatoria di Rettore e Collegio di disciplina per conflitto di interessi (Cons. Stato n. 2698 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 cod. proc. civ. sono estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa e, a maggior ragione, alla materia sanzionatoria e disciplinare, costituendo l’obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e trasparenza fondati sull’art. 97 Cost. Alla luce dell’art. 6-bis legge n. 241/1990, che ha introdotto una clausola generale consimile alla ragione di grave convenienza di cui all’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative ma esemplificative di circostanze che mutuano il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, di carattere immediatamente precettivo. Ne consegue che il componente di una commissione di disciplina versato in una situazione di conflitto di interessi potenziale, de futuro o de praeterito, è tenuto ad astenersi, e la sua mancata astensione integra un’illegittimità procedimentale che inficia l’atto finale. Analogo obbligo grava sul titolare dell’organo che abbia manifestato una posizione aprioristicamente favorevole a una delle parti in contesa.

Il Fatto

Una società appella la sentenza con cui il TAR per l’Umbria ha accolto il ricorso proposto da un docente per l’annullamento della delibera con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quindici giorni. La sanzione era seguita a un litigio insorto nel corso di una seduta di dipartimento, culminato con offese verbali del docente nei confronti di una Direttrice, tanto da rendere necessaria la sospensione della riunione.

Il ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di indipendenza e imparzialità del Presidente del Collegio di disciplina e del Rettore che aveva avviato il procedimento. Il TAR, respinte le eccezioni preliminari, aveva accolto le censure sulle cause di astensione, annullando gli atti impugnati e compensando le spese. L’Ateneo appella, contestando l’interpretazione estensiva dell’art. 51 cod. proc. civ. e la configurabilità di un obbligo di astensione del Rettore.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto le coordinate esegetiche. Le cause di incompatibilità dell’art. 51 cod. proc. civ. si applicano anche al Collegio di disciplina, organo soggettivamente e oggettivamente pubblico. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 535 del 2024), il Collegio ribadisce che tali cause hanno carattere tassativo e sfuggono all’analogia, per tutelare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità delle commissioni.

Il percorso argomentativo si sposta però sulla clausola generale. L’art. 6-bis legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012, impone l’astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale e ha natura di clausola generale, compatibile con l’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. Da ciò deriva, secondo il Collegio, che le ipotesi di astensione non sono tassative ma esemplificative, come già affermato da Cons. Stato n. 8927 del 2024 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4129 del 2023.

Applicando tali principi, la Corte conferma la statuizione del TAR sul Presidente del Collegio. Questi era tenuto all’astensione per un duplice ordine di ragioni: aver sottoscritto una lettera che denunciava come deplorevole l’iniziativa del docente di impugnare la nomina del Direttore generale — conflitto potenziale — ed essere stato testimone diretto dei fatti nella seduta dell’8 maggio 2024, situazione riconducibile all’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 112 d.P.R. n. 3/1957. La sua presenza non è neutra, perché la ratio della norma è evitare il pre-iudicium.

Quanto al Rettore, la Corte valorizza la mail del 19 marzo 2024 e la trasmissione della denuncia al Direttore generale con l’invito a trovare una soluzione “per aiutarla”. Un tale intendimento integra una situazione di conflitto di interessi ex art. 6-bis legge n. 241/1990, riconducibile alla fattispecie del n. 4 dell’art. 51, primo comma. Né vale l’argomento della non sostituibilità: l’art. 10 dello Statuto consente al Rettore di avvalersi di Prorettori e Delegati, e i suoi poteri — dalla scelta di avviare l’azione disciplinare o archiviarne — sono tutt’altro che marginali.

L’appello è pertanto respinto, con assorbimento delle censure riproposte e compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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