Stazioni radio base, illegittimo il divieto generalizzato del PGT (TAR Lombardia n. 311 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per impianti radiotelefonici sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, potendo essere collocate in ogni zona del territorio comunale. Il Comune non può quindi introdurre, attraverso gli strumenti edilizio-urbanistici, un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base in intere zone omogenee. La determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato, che li ha fissati con il d.p.c.m. 8 luglio 2003; le previsioni locali che, pur perseguendo formalmente il governo del territorio, mirino in sostanza a contenere l’esposizione della popolazione sono pertanto illegittime. Resta consentito al Comune adottare un regolamento per il corretto insediamento degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente, ma non limitazioni estese ad aree generalizzate del territorio.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, l’autorizzazione a installare una stazione radio base per la rete di telefonia mobile su un terreno catastalmente individuato. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 12 settembre 2022, fondandolo sulla disciplina del PGT che consente gli impianti di radiotelefonia solo in una specifica zona.
La ricorrente ha impugnato il diniego, gli atti endoprocedimentali presupposti e le previsioni delle NTA del PGT che circoscrivono l’installazione ai soli ambiti individuati. La Sezione, in sede cautelare, ha respinto l’istanza con ordinanza n. 16 dell’11 gennaio 2023; la pronuncia è stata riformata dal Cons. Stato con ordinanza n. 1311 del 5 aprile 2023. La causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità degli atti endoprocedimentali: essi sono stati impugnati unitamente al provvedimento finale che incide negativamente sulla sfera della ricorrente. Respinte anche le eccezioni del Comune, poiché il diniego si fonda sulla previsione dell’art. 40 delle NTA e l’esistenza di un piano attuativo non è stata valorizzata negli atti impugnati, potendo rilevare solo in sede di riesercizio del potere.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 43, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, che equipara le infrastrutture radiotelefoniche alle opere di urbanizzazione primaria, e la giurisprudenza secondo cui esse sono collocabili in qualsiasi zona a prescindere dalla destinazione impressa. Richiama inoltre l’art. 4 della legge n. 36 del 2001, che assegna allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione, individuati con il d.p.c.m. 8 luglio 2003.
Da ciò deriva il divieto per i Comuni di adottare misure che, mediante l’uso formale di strumenti edilizio-urbanistici, sostanzino una deroga ai limiti di esposizione: sono illegittimi il divieto generalizzato di installare stazioni in intere zone omogenee e l’introduzione di distanze fisse, poiché simili previsioni non governano il territorio ma tutelano la salute dall’elettromagnetismo, materia riservata allo Stato. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. I, n. 44 del 2016 e TAR Puglia Lecce, sez. I, n. 41 del 2022, e l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, che ammette limitazioni solo per siti sensibili specificamente individuati.
Nel caso concreto, l’art. 40 delle NTA consente l’installazione solo negli ambiti individuati, con divieto generalizzato nelle altre zone: la clausola che consente di individuare ulteriori siti non elimina tale divieto. Poiché la norma persegue espressamente lo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, essa contrasta con la competenza statale ed è illegittima, con conseguente illegittimità derivata del diniego. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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